Amministratori

Per il Terzo settore trasparenza soft

Saranno da interpretare, almeno all’inizio, in versione leggera gli obblighi di trasparenza per gli enti non commerciali, attivati dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017) «a decorrere dall’anno 2018».
Vanno in questa direzione le parole dell’Autorità anticorruzione di Raffaele Cantone, il soggetto che vigila sugli adempimenti del Dlgs n. 33/2013, comunemente identificati con i portali «Amministrazione trasparente». In questo caso, però, l’Anac non è stata indicata dalla legge come soggetto vigilante e, quindi, non emanerà linee guida e non comminerà le relative sanzioni. Premesse che portano a grandi passi verso una conseguenza: scongiurato il pericolo di un’attuazione retroattiva sul 2017, i dati relativi al 2018 andranno pubblicati a febbraio del 2019. Quindi, a partire dal prossimo anno.

La platea
La norma si applica, ad associazioni, Onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni, società pubbliche ed enti controllati, «nonchè con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni». Insomma, a tutti i rapporti tra Terzo settore e Pa.
Questi soggetti devono pubblicare, «entro il 28 febbraio di ogni anno», nei propri siti o portali digitali le informazioni relative «a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente».

La sezione dedicata
La sezione dedicata all’amministrazione trasparente, in pratica, dovrebbe essere così trasferita di peso nei siti di tutti gli enti non commerciali. Almeno in teoria. Perché la sostanza sarà molto diversa, come spiega l’Anac, interpellata sul tema. «La norma - dicono dall’Anticorruzione - va nella giusta direzione, in una logica di trasparenza che viene giustamente estesa anche a soggetti privati destinatari di risorse pubbliche». Se guardiamo all’applicazione pratica, però - dicono ancora dall’Authority - «il dettato non sembra in grado di imporla davvero, perché non stabilisce a chi spetta la vigilanza, chi è tenuto a irrogare le sanzioni e quali sono le conseguenze di una eventuale rifiuto a restituire le somme percepite».
Ragionando su queste premesse, allora, non regge l’interpretazione restrittiva che vorrebbe gli obblighi di pubblicazione in partenza già dal prossimo 28 febbraio, con una portata retroattiva sul 2017. Perché, in assenza di una previsione esplicita, l’orientamento più plausibile va nella direzione di un adempimento da attivare a partire dal prossimo anno, per le somme relative al 2018. Anche perché - secondo quanto dicono ancora dall’Anac - «l’Autorità anticorruzione non emanerà linee guida, riguardando la legge soggetti privati sui quali l’Anac non ha alcun titolo per intervenire». Dal momento che la legge non attribuisce la vigilanza all’Authority, in altre parole, gli uffici di Raffaele Cantone si terranno lontani da questa ennesima competenza.
E sicuramente non commineranno le pesantissime sanzioni indicate dalla legge che, addirittura, possono arrivare alla restituzione delle somme percepite ai soggetti eroganti nel giro di soli tre mesi.

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