Amministratori

Contenzioso pre-elettorale, difetto assoluto di giurisdizione per i giudici amministrativi e ordinari

di Daniela Casciola

Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei Comuni, delle Province, delle Regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ma non anche in materia di elezioni politiche nazionali. In base al combinato disposto degli articoli 126 e 129 del codice di procedura amministrativa, sulle politiche c'è difetto assoluto di giurisdizione.

La controversia
Lo ha deciso il Consigli di Stato, con la sentenza n. 999/2018, nella quale si è occupato di una controversia che riguardava l'esclusione delle liste dalle elezioni politiche e, dunque, riferite al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. In particolare si trattava diun ricorso per l'annullamento della ricusazione del contrassegno di una associazione per l'ammissione alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

La decisione
I giudici hanno chiarito che il contenzioso pre-elettorale è ripartito tra l'Ufficio elettorale centrale nazionale – competente per quanto concerne le controversie relative alla esclusione di liste e candidature – e le Assemblee di Camera e Senato, cui è attribuito il controllo del procedimento elettorale, in virtù di una norma eccezionale di carattere derogatorio, basato su un regime di riserva parlamentare strumentale alla necessità di garantire l'assoluta indipendenza del Parlamento, riconducibile all'autodichia.

Gli orientamenti giurisprudenziali
La sentenza richiama anche l’intervento della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questioni di legittimità costituzionale degli articoli 23 e 87 del Dpr n. 361 del 1957, nella parte in cui non prevedono l'impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni emesse dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. È stata così esclusa anche l'esistenza di un vuoto normativo nel sistema legislativo ordinario, con la conferma che i diritti dei candidati esclusi dalla competizione elettorale politica sono assistiti dai rimedi giurisdizionali davanti a ciascuna delle Assemblee legislative nazionali, competenti a dirimere le controversie pre-elettorali restando così preclusa qualsivoglia possibilità di intervento da parte del giudice ordinario o del giudice amministrativo.
Anche la giurisprudenza della Corte di cassazione è orientata in questo senso avendo precisato che «né il giudice amministrativo né il giudice ordinario sono dotati di giurisdizione» ponendo in evidenza che gli organi a cui risulta affidato il compito di definire le controversie di cui si discute, seppure privi della natura giurisdizionale, sono comunque in grado di garantire la necessaria imparzialità e indipendenza, fornendo un servizio di verifica delle fasi preliminari e delle operazioni preparatorie del procedimento elettorale che può assimilarsi a quello svolto in sede giurisdizionale.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 999/2018

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