Amministratori

Niente sanzioni per gli incarichi esterni illegittimi se le regole non sono «chiare»

di Giuseppe Nucci

Nel caso di provvedimenti illegittimi – nella fattispecie, il conferimento di un incarico di esperto del Sindaco – la responsabilità amministrativo contabile è esclusa se i pareri e la giurisprudenza non sono uniformi. In tali casi, infatti, manca il requisito della condotta gravemente colposa, individuabile nelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di servizio o di regole di condotta che siano ravvisabili e riconoscibili per dovere professionale d'ufficio (ex multis C. Conti, Sez. riunite, n. 56/1997).
È questo il principio affermato dalla sentenza n. 38/2018 della Corte dei Conti, sezione di appello per la Sicilia.

L’incarico di esperto
Il Sindaco ed il Presidente di un’Unione di Comuni venivano condannati per un danno erariale, per aver conferito e prorogato un incarico di esperto in materia giuridico-amministrativa in contrasto con la disciplina recata dall’articolo 14, Lr n. 7/1992.
Avverso la sentenza veniva interposto appello sostenendo che:
-  la figura dell’esperto non è sovrapponibile a quella del Segretario comunale in quanto il primo svolge una attività di consulenza e collaborazione non solo per tutta l’attività amministrativa ma anche per quella prettamente politica di competenza del Sindaco;
-  per evitare eventuali errori nell’applicazione della normativa, era stata inoltrata richiesta di parere alle Sezioni Riunite, le quali avevano chiarito che il conferimento di tali incarichi non rientrava nel divieto previsto dalla legge, non essendo gli esperti del Sindaco assimilabili ai consulenti esterni.

La sentenza
Il Giudice di appello, preliminarmente, chiarisce che l’eventuale illegittimità del conferimento di un incarico a professionisti esterni non è di per sé sufficiente a generare un danno erariale in quanto, nel solco di un orientamento giurisprudenziale pressoché pacifico, i profili di illegittimità degli atti costituiscono solo un sintomo della dannosità per l’erario che acquista rilevanza solo se accompagnato da una condotta almeno gravemente colposa e da un nocumento economico per l’Amministrazione.
Il Collegio, dopo aver illustrato la vigente disciplina, richiama il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana, in sede consultiva, secondo il quale la nomina dell’esperto è una prerogativa speciale riservata al Sindaco subordinata a determinate condizioni e di natura fiduciaria.
Viene, inoltre, sottolineato che, con la deliberazione n. 10/2011/SSRR/Par, in sede consultiva, su richiesta fatta proprio dal Sindaco, era stato affermato che l’attività degli esperti del sindaco non è assimilabile a quella dei consulenti esterni.
Successivamente, coerentemente con le nuove normative tese a ridurre i costi degli apparati amministrativi, la giurisprudenza della Corte dei conti ha mutato orientamento, iniziando a considerare gli incarichi conferiti dal Sindaco ad esperti estranei all’Amministrazione nella categoria delle consulenze, con tutti i corollari inevitabili.
Tuttavia, la Sezione, al di là della legittimità del conferimento dell’incarico, ha ritenuto che il danno imputabile non è ascrivibile a titolo di colpa grave, soprattutto in quanto il convincimento del Sindaco è risultato in gran parte fondato sugli arresti giurisprudenziali richiamati e i pareri resi dalle Sezioni riunite della Corte dei conti.
Del resto – proseguiva il Giudice - la Corte dei conti ha più volte ribadito che è ravvisabile colpa grave quando l’errata interpretazione normativa eseguita dalla Pa, è contraddetta da un costante ed univoco indirizzo giurisprudenziale , nonché quando l’iniziale incertezza interpretativa di un dato normativo sia stata superata e risolta da univoche pronunzie successive della Magistratura.
Per tali ragioni il Collegio accoglie il gravame e, in riforma della sentenza di primo grado, gli appellanti venivano assolti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©