Amministratori

Niente premio di maggioranza al sindaco al ballottaggio se l’altra lista al primo turno ha superato il 50% dei voti

di Ulderico Izzo

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1067/2018, ha fatto chiarezza sulla corretta interpretazione del comma 10 dell’articolo 73 del Testo unico degli enti locali che regola l’elezione del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.
Per il Giudice amministrativo è errata la decisione dell’Ufficio centrale elettorale, il quale, pur in presenza del superamento già al primo turno del 50% dei voti validi da parte della coalizione di liste che aveva sostenuto il candidato Sindaco sconfitto al ballottaggio, aveva assegnato il premio di maggioranza del 60% alle liste che avevano appoggiato il Sindaco eletto nel secondo turno, cioè ritenendo che il bacino dei voti validi, cui rapportare il risultato delle liste, ai sensi della disposizione citata, dovesse tenere conto non solo della sommatoria dei voti di lista e di quelli espressi in favore di tutti i candidati alla carica di Sindaco al primo turno, ma anche dei voti conseguiti dai candidati alla carica di Sindaco al turno di ballottaggio, che avrebbero quindi dovuto sommarsi ai primi, con la conseguenza che nessuna lista o raggruppamento di liste aveva conseguito la maggioranza dei voti validi nel primo turno.

Il fatto
Alcuni candidati nelle liste collegate al candidato Sindaco sconfitto in sede di ballottaggio, hanno impugnato in sede giurisdizionale gli esiti della competizione elettorale, lamentando l’erronea e illegittima attribuzione del premio di maggioranza ed evidenziando, in particolare, che, al primo turno, le liste collegate al candidato Sindaco non eletto al secondo turno avevano conseguito la maggioranza dei voti validi, ciò che non avrebbe consentito di attribuire il premio di maggioranza al candidato poi risultato eletto sulla base dei voti ottenuti dallo stesso.
Il Tar del capoluogo abruzzese in primo grado ha accolto il ricorso, che boccia l’attribuzione del premio di maggioranza decisa dall’Ufficio centrale elettorale e insedia un Sindaco che non è in grado di esercitare la sua carica in quanto non ha la maggioranza dei seggi in Consiglio comunale.

La decisione
Il Consiglio di Stato con la decisione in rassegna, che si aggiunge alla analoga n. 1055 depositata anch’essa nello stesso giorno (relativa al Comune di Lecce), legittima la cosiddetta «anatra zoppa» cioè quella situazione che si verifica nei Comuni dove il Sindaco è in minoranza a causa del doppio turno e del voto disgiunto.
Il Giudice amministrativo d’appello è stato chiaro nel precisare, attraverso una corretta interpretazione della disposizione normativa di riferimento (articolo 73, comma 10, Tuel), che i voti del primo turno non si sommano a quelli del secondo turno.

L’approfondimento
Il ragionamento del Consiglio di Stato tiene conto che la predetta norma è di stretta interpretazione. Infatti: a) la prima parte del secondo periodo del comma 10 stabilisce la regola generale dell’attribuzione del premio di maggioranza (del 60%) al Sindaco proclamato eletto al secondo turno, ove la/e lista/e ad esso collegata/e non abbia/no già al primo turno conseguito almeno la stessa percentuale del 60% dei seggi; b) la seconda parte introduce l’eccezione della non attribuzione del premio di maggioranza nel caso in cui un diverso schieramento politico/elettorale (espresso da una lista singola o da più liste collegate al primo turno) abbia già, cioè prima del secondo turno di ballottaggio all’esito del quale il Sindaco è stato proclamato eletto, superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi; c) tale periodo si articola, quindi, in due autonome e distinte proposizioni, la seconda delle quali posta, peraltro, in funzione di (eventuale) eccezione alla prima e, dunque, tale da risultare necessariamente in sé conchiusa; d) in siffatto contesto, l’aggettivo medesimo non può che grammaticalmente riferirsi al primo turno che lo precede di sole quattro parole e che è l’unico ad essere menzionato nella specifica frase recante l’eccezione alla regola generale; e) anche l’espressione voti validi non può che essere letteralmente e unicamente riferita al medesimo primo turno, il quale è l’unico ad essere preso in considerazione dalla frase che contempla l’eccezione de qua; f) in conclusione, seguendo il canone di stretta interpretazione nessuno sconfinamento dell’espressione voto validi può compiersi al di là del perimetro (primo turno), delimitato dalla disposizione eccezionale dettata dal legislatore nella seconda parte del secondo periodo del comma 10, sicché è da escludersi che essa possa essere intesa come ricomprendente la sommatoria dei voti validi attribuiti, nei due turni, ai candidati Sindaci.

Conclusioni
L’interpretazione cui giunge il Consiglio di Stato si è basata in un passaggio contenuto nella pronuncia della Corte costituzionale n. 275 del 2014, ampiamente richiamata dall’appellata sentenza del Tar L’Aquila.
Invero, nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della legislazione trentina in tema di elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, il Giudice delle leggi ha avuto di osservare testualmente che: «Né vi è bisogno di escludere l'assegnazione del premio di maggioranza nel caso in cui un'altra lista o gruppo di liste abbia già superato, al primo turno, il 50 per cento dei voti validi, secondo quanto disposto dal medesimo articolo 73, comma 10, del Tuel. Neppure questa evenienza, infatti, potrebbe verificarsi in mancanza di voto disgiunto».
Dunque, secondo il chiaro avviso della Corte costituzionale, il suddetto comma 10 dispone inequivocabilmente che l’assegnazione del premio di maggioranza, in favore del raggruppamento del Sindaco eletto al ballottaggio, non scatti in caso di superamento, al primo turno, del 50 per cento dei voti validi da parte di altro raggruppamento.

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