Amministratori

Giudici sempre più divisi sui diritti di rogito ai segretari nei piccoli Comuni

di Vincenzo Giannotti

Cresce la confusione sulla questione dei diritti di rogito per i segretari di fascia A e B, negli enti privi di dirigenti. La Corte dei conti friulana (deliberazione n. 2/2018) rimette la questione alla sezione plenaria in considerazione del contrasto creatosi in sede civile.
I magistrati contabili della Toscana (delibera n. 6/2018) confermano invece la posizione restrittiva della sezione delle Autonomie (delibera 21/2015) per i compensi non dovuti ai segretari di fascia A e B, fino a diverso avviso che potrà essere contenuto nei prossimi contratti nazionali di lavoro per la categoria.
Secondo la Corte Toscana, poi, le sentenze dei giudici del lavoro, ancorché di appello, sono ancora nella fase della giurisprudenza di merito, non avendo la Cassazione ancora affrontato la loro legittimità, pertanto non hanno valore definitivo. Questi compensi, quindi, non potranno essere corrisposti in mancanza di precise indicazioni dei giudici di legittimità. Il Comune, in attesa delle decisioni definitive della giustizia civile, potrà accantonare in caso di soccombenza le risorse nel fondo rischi, per tenere indenne l'equilibrio di bilancio in in caso di decisione loro del giudice di legittimità favorevole al pagamento dei diritti di rogito. Sempre per i giudici contabili toscani, il pagamento dei diritti ai segretari di fascia C deve avvenire al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresi quelli a carico degli enti.

La posizione della Corte friulana
A fronte della posizione restrittiva sui diritti di rogito ai segretari di fascia A e B, negli enti privi di dirigenti, la Corte friulana ha preso atto della giurisprudenza civile fino ad oggi formatasi sulla questione (ex multis Tribunale di Parma sentenza 250/2017; Tribunale di Verona sentenza 23/2017; Tribunale di Monza sentenza 46/2017; Tribunale Brescia sentenza 75/2017; Corte di Appello di Brescia sentenza 272/2017) che ha condannato al pagamento oltre che delle somme spettanti relative ai diritti, anche degli interessi e delle spese di giudizio con un pregiudizio aggiuntivo per le finanze comunali. Per evitare di corrispondere questa risorse economiche aggiuntive, il Collegio contabile ha rimesso la questione di massima alla Sezione Plenaria, chiedendo «Se sia possibile provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito, ex art. 10 comma 2 bis del D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014, ai Segretari comunali di fascia A e B operanti in Enti privi di dirigenti sulla base della domanda del Segretario, anche senza una sentenza di condanna, in considerazione della costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro favorevole al riconoscimento dei predetti emolumenti».

Le indicazioni del Collegio contabile toscano
In risposta alla questione di massima rimessa dalla Sezione friulana, i giudici contabili toscani negano che il pagamento possa avvenire per le seguenti ragioni:
• l'interpretazione letterale dell’articolo 10, comma 2-bis del decreto legge 114/2014, non presenta problematicità interpretative, laddove definisce puntualmente il perimetro di applicazione, ovvero il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari comunali di fascia C, operanti nei comuni sprovvisti di figure dirigenziali nella pianta organica (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 21/2015);
• inoltre, sempre secondo la Sezione Autonomie, le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola, per i segretari di fascia C, debbono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti (Inail e contributi previdenziali).
Le indicazioni formulate dalla Sezione Autonomie devono essere osservate da parte degli enti locali, a nulla rilevando in questo momento la capitolazione in sede civile, in quanto sino a oggi le sentenze sono solo quelle delle Corti di merito, non essendo stato affrontato il problema dai giudici di legittimità, gli unici che, in considerazione della loro funzione nomofilattica, potrebbero autorizzare gli enti locali a disporne il pagamento. Fino alle indicazioni che perverranno dai giudici di legittimità, gli enti locali non potranno corrispondere i pagamenti a semplice richiesta dei segretari, ma potranno stanziare, in caso di soccombenza, un prudenziale accantonamento contabile al fondo rischi, obbligandoli indirettamente a raggiungere il definitivo verdetto della Cassazione, l'unica che potrà dirimere un eventuale contrasto sulla questione.

La delibera della Corte dei conti Friuli Venezia Giulia n. 2/2018

La delibera della Corte dei conti Toscana n. 6/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©