Amministratori

Esclusione dei morosi dal servizio di mensa scolastica, «no» al ricorso dei genitori in regola con i pagamenti

di Guido Befani

Il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico locale "a domanda individuale" e in capo all’ente locale non incombe alcun obbligo di istituire e organizzare questo servizio. Se però l’ente decide di istituirlo è tenuto ad individuare il costo complessivo del servizio e a stabilire la misura percentuale finanziabile con risorse comunali e quella da coprire mediante contribuzione degli utenti. È quanto afferma il Tar Milano, con la sentenza n. 556/2018.

L’approfondimento
Il Tar Milano è intervenuto affermando l’inammissibilità del ricorso proposto da un gruppo di genitori in regola con i pagamenti avverso un regolamento comunale che precludeva l’accesso al servizio di refezione scolastica agli studenti morosi.

La decisione
Nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso promosso dai genitori “non morosi”, il Collegio ha avuto modo di rilevare come questi non avrebbero alcun interesse a promuovere il ricorso, attesa l’accertata insussistenza della violazione del diritto all’istruzione anche nei riguardi dei loro figli “nella misura in cui non consumerebbero il pasto con i figli dei morosi”.
Per il Collegio, infatti, a prescindere dal rilievo che tale argomento corrisponderebbe tutt’al più ad un interesse di mero fatto, come tale non tutelabile perché non concretizza alcuna posizione legittimante, deve essere osservato che i servizi di refezione scolastica non siano affatto riconducibili al diritto all’istruzione, essendo piuttosto strumentali all’attività scolastica.
Ciò premesso, il Collegio non ha rinvenuto nei ricorrenti “non morosi” alcuna lesione del diritto all’istruzione derivante dalle disposizioni della deliberazione impugnata, così come non risulta ugualmente convincente l’ulteriore argomentazione secondo la quale i ricorrenti potrebbero trovarsi in futuro ad essere morosi e quindi direttamente interessati dalle determinazioni impugnate.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso a fronte della mancanza del necessario requisito dell’attualità della lesione ai fini della sussistenza dell’interesse ad agire.

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