Amministratori

Convenienza da valutare su attività e patrimonio

Il venir meno della disciplina delle Onlus impone agli enti che hanno questa qualifica di verificare i propri settori di attività per valutare come ricollocarsi all’interno del Terzo settore, individuando le eventuali modifiche statutarie e/o gestionali da adottare. La scelta va effettuata prima della definitiva abrogazione del Dlgs 460/1997. Chi si adeguerà alle nuove disposizioni, infatti, potrà rimanere iscritto nell’anagrafe Onlus fino alla sua chiusura e applicare, senza soluzione di continuità, le agevolazioni fiscali entrate in vigore dal 1° gennaio 2018 (ad esempio quelle su erogazioni liberali, imposte indirette e tributi locali). Coloro che rimarranno fuori, invece, non potranno beneficiare dei vantaggi – tributari e non – previsti a favore degli enti del terzo settore (Ets) e, con la cessazione della disciplina Onlus (ossia dal periodo di imposta successivo a quello di attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore e di intervenuta autorizzazione comunitaria), rischiano di dover devolvere il proprio patrimonio (ipotesi esclusa quando la perdita della qualifica di Onlus si verifica dopo l’iscrizione nel Registro unico).

La sezione del Registro
Nell’individuazione della sezione del Registro in cui iscriversi entrano in gioco diversi fattori, come il modello organizzativo dell’ente e la diversa tipologia di elementi che ne compongono il patrimonio. Proviamo a fare qualche esempio. Una organizzazione di volontariato (Odv), Onlus di diritto, potrà transitare automaticamente dall’attuale registro speciale alla sezione Odv del Registro unico, beneficiando del trattamento di favore riservato a questa tipologia di enti, come ad esempio la detrazione maggiorata al 35% (anziché il 30%) per i donatori e la tassazione forfettaria dei redditi derivanti da eventuali attività svolte con modalità commerciali (applicando il coefficiente di redditività dei ricavi dell’1%).
Una Onlus costituita come associazione, invece, potrebbe qualificarsi come associazione di promozione sociale (Aps), se si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati. In quest’ultimo caso, alle ordinarie agevolazioni previste per gli Ets, si aggiunge la possibilità di accedere allo stesso regime fiscale forfettario delle Odv (anche se con il coefficiente del 3%).

Il settore specifico
Ancora diversa potrebbe essere la soluzione per una fondazione che opera nel settore dell’assistenza sanitaria. In questo caso, è determinante verificare il rapporto fra entrate e uscite dell’ente e le modalità operative dell’attività. Ad esempio, se le prestazioni sanitarie sono svolte a titolo prevalentemente gratuito o verso corrispettivi che non superano i costi effettivi (tenuto conto anche di eventuali apporti pubblici), la ex Onlus potrebbe iscriversi nella sezione «altri enti del Terzo settore» e qualificarsi come Ets non commerciale, tassando i proventi delle eventuali attività di impresa con il regime forfettario (articolo 80 del Codice del terzo settore) o, se più conveniente, con quello ordinario (ad esempio se l’attività è in perdita o svolta con percentuali di ricarico quasi inesistenti). Al contrario, se l’attività è svolta con modalità commerciali, potrebbe risultare conveniente trasformarsi in impresa sociale, specie in presenza di entrate consistenti, beneficiando cosi della detassazione degli utili reinvestiti nell’attività di interesse generale (articolo 18 Dlgs 112/2017).

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