Amministratori

Per l’installazione delle apparecchiature per la risonanza magnetica serve il parere dell’Asl

di Ulderico Izzo

Le apparecchiature RM total body fisse e mobili possono essere detenute e utilizzate solo in presenza di specifica autorizzazione regionale e pertanto soltanto da quelle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, rientranti nell’ambito della programmazione regionale.
Le apparecchiature con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla, nell’ambito della regione Campania, sono soggette ad autorizzazione preventiva da parte del Settore Assistenza Sanitaria dell’Assessorato alla Sanità previo parere favorevole dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
Il parere dell’Asl è momento istruttorio indefettibile.
E questo il principio espresso dalla recente decisione del Tar Campania, Sezione I, n. 1021/2018.

Il fatto
Dinanzi al Tribunale Amministrativo del capoluogo partenopeo, un centro diagnostico, operante in regime di accreditamento con il Ssr, ha impugnato la nota con cui la Regione Campania ha respinto la sua istanza di autorizzazione all’installazione di una apparecchiatura di Risonanza Magnetica del gruppo A con intensità di campo magnetico statico minore o uguale a 2,0T per uso diagnostico fisso/mobile, presentata in data 4 agosto 2011.
A fondamento del rigetto è stato posto un parere negativo già espresso dalla Asl di riferimento rispetto ad analoga e precedente istanza.
Il giudice amministrativo adito ha accolto il ricorso evidenziando una carenza di istruttoria e di motivazione.

La sentenza
Il procedimento amministrativo, finalizzato ad ottenere l’autorizzazione regionale all’installazione di una apparecchiatura di risonanza magnetica, prevede un ruolo attivo da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, che in ambito territoriale campano, è chiamata ad esprimere il proprio parere che deve essere espresso facendo riferimento all’attuale fabbisogno aziendale.
Il Tar partenopeo correttamente ha sanzionato, mediante dichiarazione di illegittimità e contestale annullamento, il provvedimento regionale che nel denegare l’autorizzazione ha fatto riferimento ad un precedente parere della azienda sanitaria espresso più di un anno prima della richiesta, quando invece il parere doveva essere contestuale e fare riferimento alla valutazione attuale del fabbisogno aziendale.

Conclusioni
Il procedimento amministrativo ha un ordine logico e sequenziale fondandosi l’autorizzazione sulla necessaria previa acquisizione e conoscenza del contributo istruttorio dell’azienda sanitaria che non può certo, né essere mancante o insufficiente al momento della decisione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©