Amministratori

Sì all’intercettazione di sindaco e assessori per falso ideologico emerso in un processo per corruzione

di Paola Rossi

Si può ben procedere contro il sindaco e gli assessori - se concorrono alla falsa attestazione della presenza a una seduta della giunta di un componente in realtà assente - in base alle intercettazioni telefoniche realizzate nell’ambito di un procedimento inizialmente avviato per indagare su fatti di corruzione e da cui viene poi staccato il filone processuale relativo al reato di falsità ideologica del pubblico ufficiale. Reato emerso appunto dalle indagini sulle utenze telefoniche. Cioè non scatta il divieto di utilizzazione previsto dall’articolo 270, comma 1, del Codice di procedura penale  - come afferma la Corte di cassazione con la sentenza di ieri n. 15288/2018 - di intercettazioni disposte in «altro» procedimento. L’unitarietà iniziale delle indagini non è spezzata dalla successiva separazione dei processi. E ha sbagliato il Gup a dichiarare il non luogo a procedere proprio sul presupposto dell’inutilizzabilità di tali intercettazioni.

Positioning del cellulare
La Corte di cassazione respinge anche l’argomentazione della difesa di uno degli imputati secondo cui il cosiddetto «positionig» riferito all’utenza mobile dell’assessore assente riguarda e individua il luogo dove si trova l’apparecchio telefonico e non il suo possessore. Infatti, come nel caso specifico l’incrocio delle risultanze dell’intercettazione in cui l’assesore affermava di essere lontano dall’area comunale e il positioning del suo cellulare che attesta il tempo di permanenza nella medesima zona è probabile elemento di prova anche di dove si trovasse l’amministratore comunale sotto inchiesta.

Il giudizio della Cassazione
Nel caso specifico l’assessore intercettato parlava chiaro e annunciando ad altro assessore la sua impossibilità a presenziare la seduta della giunta comunale esplicitamente suggeriva se necessario di metterlo presente e che per lui questo non era un problema. ed era inoltre emerso che l’assessore non presente alla seduta fosse stato poi invitato ad apporre la propria firma sul verbale attestando falsamente di avervi partecipato.
La Cassazione ha così annullato la sentenza del Gup per un nuovo esame fondato anche sulle intercettazioni contestate come «inutilizzabili». Il Gup avrebbe prima dato preminenza al dato formale della diversità dei procedimenti e avrebbe poi illegittimamente valutato la probabilità di un accertamento processuale della colpevolezza svilendo il valore dei tabulati telefonici e del positioning del cellulare intercettato. Valutazione che non gli compete perché va oltre la sufficienza degli indizi probatori entrando nel merito. Così come non rileva, per far scattare il divieto di utilizzo, il fatto che il procedimento separato riguardi fatti e reati diversi da quello originario.                 

La sentenza della Corte di cassazione penale n. 15288/2018

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