Amministratori

Le regole sulla trasparenza nei consigli delle Regioni a statuto speciale

di Paolo Canaparo

Vale la pena fare alcune considerazioni sull’applicazione delle regole sulla trasparenza agli organismi consiliari delle Regioni a statuto speciale, che godono di autonomia normativa e organizzativa rispetto ai governi locali, alla luce della delibera Anac n. 174/2018.
L’Agenzia nazionale Anticorruzione, riferendosi all’articolo 4 della Costituzione siciliana che riconosce all’Ars una riserva di regolamento in materia di auto-organizzazione e amministrazione in senso stretto (Cassazioni Unite, ordinanza del 3 marzo 2016 n. 4190) ha osservato che la autonomia organizzativa connota anche gli organi consiliari delle altre Regioni, sia a Statuto speciale, sia ordinario.
Il diritto di adottare propri regolamenti interni, infatti, è riconosciuto ai Consigli sia delle Regioni a statuto speciale sia di quelle a statuto ordinario. Tale profilo, quindi, non appare idoneo a escludere l’Ars dall'applicazione della normativa nazionale in materia di trasparenza. La stessa Anac ha fatto presente che il principale riferimento ormativo per stabilire se gli organi regionali siano tenuti agli obblighi di trasparenza è innanzitutto l'articolo 2-bis che definisce l’ambito soggettivo di applicazione del Dlgs 33/2013.
Il comma 1 di tale ultimo articolo specifica che per «pubbliche amministrazioni» si intendono quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 tra cui sono espressamente ricomprese le Regioni.
Nel Dlgs 33/2013, il rinvio al decreto n. 165/2001, dunque, è fatto per identificare i soggetti tenuti al rispetto della disciplina sulla trasparenza. Di conseguenza, non ha rilevanza l’argomento offerto dal responsabile per la trasparenza dell’Ars all’Anac sulla non applicabilità delle regole di trasparenza sulla base delle considerazioni già svolte dal Consiglio di giustizia smministrativa per la Regione Siciliana (sentenze n. 85 e n. 86/2011), che ha affermato la non diretta applicabilità all’Ars del Dlgs n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego), tenuto conto del fatto che l’assunzione del personale dell’Assemblea è normata da regolamenti speciali.

La trasparenza come livello essenziale delle prestazioni
L’Anac, inoltre, ha rammentato che in base all’articolo 1, comma 15, della legge n. 190/2012 e dell'articolo 1, comma 3, del Dlgs 33/2013, la trasparenza è intesa quale livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, in base all’articolo 117, secondo comma, letterta m) della Costituzione.
Dunque essa deve essere garantita su tutto il territorio nazionale e non residuano margini per disciplinare la materia in modo difforme a livello regionale, al di sotto dei livelli minimi fissati nella normativa statale. Per le Regioni a statuto speciale, comunque, l’articolo 49, comma 4, del decreto n. 33/2013 ha disposto che «Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti».
Tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle «forme e modalità» attuative. Di tanto l'Anac ha dato conto anche nella determinazione del 28 dicembre 2016 n. 1310 e nella determinazione dell’8 marzo 2017 n. 24, nella quale ha espressamente indicato, tra i titolari di incarichi politici nelle Regioni, oltre al presidente e ai componenti della giunta, anche i componenti del Consiglio.

La applicazione uniforme delle regole di trasparenza
Ciò comporta - secondo l’Anac - che non possono essere in ogni caso ammesse deroghe alle disposizioni del Codice sulla trasparenza che abbiano l’ffetto di limitare o condizionare i contenuti degli obblighi di trasparenza.
Né, tanto meno, appare legittima l’esclusione dall’applicazione del Dlgs 33/2013 dell’organo consiliare, seppure dotato di autonomia organizzativa e amministrativa disciplinata dallo statuto speciale che è dunque tenuto al rispetto degli obblighi di trasparenza e deve ritenersi pertanto sottoposto alla vigilanza di Anac in base, in particolare, all’articolo 45 dello stesso decreto.

La delibera dell’Anac n. 174/2018

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