Amministratori

La condanna per corruzione impropria raddoppia il danno erariale

di Vincenzo Giannotti

La commissione di reati contro la Pa, tra cui rientra a pieno titolo anche il reato di corruzione impropria, accertati con sentenza definitiva, porta i giudici contabili alla condanna per danno erariale, pari al doppio delle somme o altre utilità illecitamente percepite dagli amministratori pubblici, salvo il più elevato danno qualora provato dal pubblico ministero. Sono queste le conclusioni della Corte dei conti emiliano-romagnola (sentenza n. 85/2018).

La vicenda
Avendo facilitato alcuni investimenti di imprenditori privati, due assessori comunali sono stati rinviati a giudizio contabile dalla Procura erariale per rispondere del danno erariale conseguente alla condanna definitiva pronunciata dalla Sezione penale della Corte d’appello. Rientrando il reato di corruzione impropria tra quelli rubricati, dalla legge 141/2009, in materia di danno all'immagine alla Pa, il danno erariale è stato quantificato pari al doppio delle utilità ricevute dai due amministratori da terzi per i favori richiesti, così come previsto dal comma 1-sexies dell’articolo 1 della legge 190/2012 secondo cui «… l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente».
Rispetto alla richieste di danno avanzate dal Pm, i convenuti hanno evidenziato che la Corte d’appello abbia derubricato il reato, inizialmente previsto come «istigazione alla corruzione» (articolo 322, comma IV, del codice penale) in quello più lieve di «corruzione per l'esercizio della funzione» (articolo 318, comma 1), da cui discenderebbe un importo sproporzionato del danno loro ascritto.

La condanna del Collegio contabile
I giudici contabili emiliano-romagnoli hano rilevato che le nuove disposizioni legislative della legge 190/2012 (legge anticorruzione) perseguono per danno all'immagine della Pa solo i fatti accertati con sentenze penali passate in giudicato per le sole fattispecie di reato contenute dall'articolo 314 all'articolo 335-bis del codice penale, tra cui anche quella della condanna subita dai convenuti (cosiddetta corruzione impropria) che si realizza da parte di chi, rivestendo funzioni pubbliche, riceve denaro o altra utilità o ne accetta la promessa per l'esercizio delle sue funzioni o dei poteri. Si tratta di una specifica scelta effettuata dal legislatore, con l'introduzione delle disposizioni legislative in presenza della lesione dell'immagine dell'ente, in sintonia con gli obiettivi di contrasto all'illegalità nel settore pubblico, tipici della legge 190/2012, che vede nella cessione illecita di somme di denaro o di altre utilità il principale movente dell'agire criminoso dei soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile.
Inoltre, per il collegio contabile, non è escluso che la quantificazione prevista dal legislatore, pari al doppio delle utilità ricevute dal pubblico funzionario, non possa essere maggiorata in presenza della prova di ulteriori danni che avesse subito la Pa dalla condotta illecita ma che nel caso di specie il Pm non ha fornito. In assenza della prova sul passaggio di somme da parte di soggetti terzi al pubblico dipendente corrotto, nulla vieta al giudice contabile di poter quantificare il danno anche mediante altre prove specificatamente documentate.
Infine, nel caso di specie la quantificazione del danno erariale è fornita dalla stessa sentenza definitiva che ha calcolato le somme di denaro percepite illecitamente, oltre alla diffusione di notizie di stampa sui fatti accaduti che hanno gettato discredito al prestigio e alla reputazione dell'ente locale coinvolto. I convenuti, pertanto, debbono essere condannati per danno erariale pari al doppio delle somme illecitamente percepite.

La sentenza della Corte dei conti Emilia Romagna n. 85/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©