Amministratori

Nelle pluripartecipate in house legittimo se c’è il controllo congiunto

di Amedeo Di Filippo

Il requisito del controllo analogo in caso di società in house pluripartecipata è soddisfatto quando gli enti in possesso di partecipazioni di minoranza possono comunque esercitare il controllo in modo congiunto e che gli organi decisionali siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici, messi nelle condizioni di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società. Sono i presupposti che compendia la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 2599/2018.

Il caso
Sono stati impugnati gli atti con cui un comune della provincia di Chieti ha affidato in house il servizio di igiene urbana a una Spa partecipata da vari enti locali. Il gestore uscente ha proposto ricorso, accolto dal Tar Abruzzo in base alla convinzione che gli enti partecipanti al capitale sociale non disponessero del potere di controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi essendo insufficiente la partecipazione al comitato assembleare. La Spa ha proposto appello, giudicato fondato dalla quinta sezione del Consiglio di Stato.

Il controllo
Rifacendosi alla giurisprudenza comunitaria, i giudici di Palazzo Spada ricordano che nelle società partecipate da più autorità amministrative non è indispensabile che ciascuna di esse detenga un potere di controllo individuale, ma è sufficiente che i soci pubblici esercitino un controllo congiunto attraverso la partecipazione di ciascuno di essi al capitale e agli organi direttivi. Né è necessario il possesso di una quota minima di partecipazione, a patto che al singolo ente non venga preclusa la minima possibilità di partecipare al controllo. Il controllo congiunto ricorre quando gli organi decisionali della società controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni partecipanti, i quali possono rappresentare alcune o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Il requisito dell'in house providing è soddisfatto persino quando il singolo ente pubblico, partecipante allo 0,1% del capitale, ha la possibilità di influire sulla gestione della società partecipante attraverso un meccanismo di elezione dell'organo amministrativo che le permette di designare un suo rappresentante sia in via individuale, sia tramite la partecipazione a “cordate” di soci. Ed è persino configurabile in caso di partecipazione al capitale di soggetti privati, purché sforniti di poteri di controllo o di veto.

I requisiti
Il precipitato è che, per soddisfare il requisito del controllo analogo in società in house pluripartecipate, è necessario che da un lato le amministrazioni in possesso di partecipazioni di minoranza possano comunque esercitare il controllo analogo in modo congiunto; dall'altro che gli organi decisionali della società siano composti da rappresentanti di tutti i soci pubblici partecipanti o siano formati tra soggetti che possono rappresentare più o tutti i soci pubblici partecipanti, i soci pubblici siano in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società e questa non persegua interessi contrari a quelli dei soci pubblici.
Requisiti tutti esistenti nel caso sottoposto a giudizio, in quanto:
• l'azionariato della società è in completa mano pubblica e gli enti locali che vi partecipano hanno titolo a partecipare all'assemblea dei soci e al comitato assembleare per il controllo congiunto;
• attraverso la partecipazione all'assemblea gli enti soci concorrono alla nomina e revoca dell'organo amministrativo, all'approvazione degli atti più importanti della società e del piano programma;
• attraverso il comitato esaminano tutte le proposte di delibera formulate dal Cda, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi definiti nei documenti programmatici e dei contratti di servizio, richiedono informazioni e documenti;
• il fatto che non tutti i soci pubblici abbiano deliberato di affidare il servizio di igiene urbana non determina deviazioni rispetto agli obiettivi di interesse pubblico per i quali la società è stata costituita e deve operare.
Il controllo analogo congiunto non è nemmeno scalfito dal fatto che lo statuto della Spa affida ai Comuni partecipanti al comitato per il controllo interno la possibilità di conferire a uno di essi la delega per singole riunioni, all'interno del raggruppamento per fasce di popolazioni. Tale facoltà, afferma la quinta sezione, è a sua volta espressione del potere di controllo, che può essere liberamente esercitato dalla singola amministrazione ed è comunque finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'organo di controllo.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2599/2018

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