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Il risarcimento per gli espropri illegittimi è spesa di investimento

di Aldo Milone

Gli oneri per il riconoscimento di debiti fuori bilancio dovuti a sentenze di condanna al risarcimento di danni per aree illecitamente espropriate e irreversibilmente trasformate (cosiddetta «accessione invertita») acquisite al patrimonio comunale hanno natura di spesa d'investimento, sia per la voce relativa alla sorte capitale sia per la rivalutazione e gli interessi. È questo il principio di diritto della delibera n. 23/2018 della Corte dei conti, sezione di controllo per le Marche.

Il caso
Il dubbio interpretativo nasce dalla ricostruzione giurisprudenziale civile dell'istituto dell’accessione invertita (o «occupazione appropriativa») quale illecito aquiliano, e dal carattere di risarcimento assunto dalla spesa destinata a ristorare il danno subìto dal privato.
I magistrati contabili, aderendo a un’interpretazione sostanzialistica e rigettando l'opzione formalistica fondata sulla definizione della spesa come risarcimento (invece di indennità), ritengono rilevante l'esistenza di un collegamento tra l'incremento patrimoniale per la Pa per effetto dell'occupazione illegittima e l'obbligazione risarcitoria in favore del privato commisurata al valore venale del bene.

La decisione
Anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale e ribaditi dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, nonché degli orientamenti delle Sezioni giurisdizionali e della Cassa Depositi e Prestiti, i giudici marchigiani affermano che la spesa destinata al risarcimento del danno conseguente a una accessione invertita sia riconducibile alla nozione di spesa d'investimento in quanto essa concorre all'accrescimento del patrimonio pubblico ed è destinata a ripercuotersi anche sugli esercizi futuri.
Inoltre, posto che il risarcimento costituisce il controvalore del bene, anche la rivalutazione e gli interessi maturati fino al deposito della sentenza hanno la stessa natura di spesa d'investimento, giacché integranti voci di costo direttamente riconducibili all'attualizzazione del complessivo prezzo del bene acquisito.
Tuttavia, sono da escludere dalla nozione di investimento le ulteriori voci di spesa eventualmente liquidate in sentenza (spese legali, di giustizia, consulenze), nonché gli interessi moratori e le altre componenti di danno addizionali ascrivibili all'attività illecita della Pa e che non concorrono a determinare il valore dell'immobile acquisito (lucro cessante).

La delibera della Corte dei conti Marche n. 23/2018

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