Amministratori

Il Comune non risponde dei danni provocati dai rifiuti lasciati per strada

di Andrea Alberto Moramarco

La presenza di sacchi di immondizia per le strade di fianco ai cassonetti rappresenta un problema di difficile soluzione in diverse città e Comuni italiani. L'accumulo di rifiuti, infatti, costituisce una minaccia per la salute e per l'ambiente, oltre a provocare degrado e un certo danno estetico. Tuttavia, i rifiuti nelle strade non possono essere considerati “cose” su cui vige l'obbligo di custodia per la Pubblica amministrazione; o meglio, in caso di danno provocato a terzi dalla presenza di sacchi di immondizia per strada non scatta il risarcimento del danno previsto dall'articolo 2051 del codice civile. È quanto si desume dall'ordinanza n. 12579 della Cassazione, depositata ieri, che ha respinto il ricorso contro la decisione dei giudici di merito che, sia in primo grado che in appello, avevano negato la configurabilità del danno da cose in custodia.

Il caso
La vicenda, abbastanza singolare, si è svolta a Ercolano e ha visto come protagonista un adolescente il quale, «uscendo di corsa da un vincolo per recuperare il pallone che gli era sfuggito», era inciampato su un cumulo di immondizia collocato a terra di fianco ai cassonetti già pieni di buste della spazzatura, ferendosi così a una mano. In seguito, i genitori del ragazzo hanno citato in giudizio il Comune, oltre al consorzio gestore del servizio dei rifiuti, chiedendo il risarcimento dei danni subiti. I giudici di merito però non hanno ritenuto sussistere la responsabilità degli enti chiamati in causa: l'incidente era avvenuto in pieno giorno e le buste della spazzatura, anche se inopportunamente collocate per strada, erano ben visibili.

La decisione
La questione è arrivata poi in Cassazione dove il ragazzo, nel frattempo divenuto maggiorenne, chiede ai giudici di legittimità di rivalutare la ricostruzione dei fatti, tenendo in considerazione la mancata prova del caso fortuito da parte dell'amministrazione. Il collegio glissa però sul punto, sottolineando l'impossibilità di procedere al riesame del merito della vicenda e rimarcando come «il caso fortuito idoneo a fare venire meno la responsabilità del custode può essere costituito anche dal comportamento colposo del danneggiato», proprio come accaduto nella fattispecie.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 12579/2018

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