Amministratori

Illegittima l'ordinanza urgente di sgombero della spiaggia se non c’è pericolo imminente

di Michele Nico

Il sindaco non può imporre con ordinanza d'urgenza la rimozione di sbarramenti e recinzioni che impediscono il libero transito sulle vie d'accesso alle spiagge, neppure quando si tratti di eliminare ostacoli che rendono più gravoso l'accesso dei mezzi di soccorso e di protezione civile, in funzione del servizio di salvamento a mare.
Con la sentenza n. 406/2018 il Tar Sardegna, Sezione I, ritorna sul delicato argomento delle ordinanze contingibili e urgenti, e ne delimita notevolmente l'impiego alla luce dell'interpretazione restrittiva da assegnare alle norme di carattere eccezionale.
Questi provvedimenti autoritativi sono espressione di un potere extra ordinem attribuito al sindaco quale rappresentante della comunità locale per far fronte ai casi di emergenza sanitaria o igienica a carattere esclusivamente locale nei termini prescritti dall'articolo 50, comma 5, del Tuel, oppure quale ufficiale di governo al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana in base all’articolo 54, comma 4, del testo unico.

Il caso
La vicenda presa in esame dai giudici prende le mosse dall'esigenza dell'ente di rimuovere alcune barriere e recinzioni che intralciavano il transito e la fruizione di una spiaggia a uso pubblico, la quale, in forza di una convenzione di lottizzazione con un soggetto privato, sarebbe dovuta diventare proprietà del Comune. Questo effetto giuridico però non si è prodotto per il venir meno dei presupposti normativi e regolamentari sui quali tale convenzione si fondava.
È questo il primo vulnus dell'ordinanza d'urgenza, che erroneamente assume, quale presupposto dell'intervento di natura potestativa, l'appartenenza al patrimonio pubblico di un appezzamento che invece è un bene di proprietà privata.
L'ulteriore rilievo mosso dai giudici riguarda l'assenza dei presupposti sostanziali addotti a fondamento dell'ordinanza d'urgenza. Il soggetto privato aveva rappresentato al Comune, qualche tempo prima dell'adozione dell'ordinanza, la disponibilità a consentire un più agevole accesso all'arenile, quantomeno al fine di garantire l'attivazione del servizio di salvataggio bagnanti.

La decisione
In sede di giudizio è stato accertato che la necessità di garantire il libero transito all'arenile per agevolare il servizio di salvataggio e l'accesso dei mezzi di soccorso fosse una circostanza nota da lungo tempo all'amministrazione comunale. La dinamica degli eventi fa emergere, in altre parole, che nessuno dei presupposti tipici delle ordinanze d'urgenza sussiste nel caso di specie, con l'effetto che il rimedio adottato dal sindaco non presenta natura residuale ed eccezionale, né risulta in alcun modo provata l'impossibilità di far fronte alle esigenze in questione con mezzi ordinari.
Si conferma ancora una volta che l'ordinanza d'urgenza – quale «soluzione eccezionale e residuale» – è da ritenersi legittima solo nei casi in cui l'ordinamento giuridico non preveda un altro possibile strumento adatto a fare fronte alla situazione concreta. Ignorare questa avvertenza può costare caro, non solo perché l'intervento della forza pubblica senza idonea motivazione può dare luogo a un danno d'immagine per l'ente locale, ma anche perché il ripristino della situazione ex ante rispetto all'ordinanza annullata può essere oneroso, con una possibile responsabilità erariale per costi ingiustificati messi a carico del bilancio comunale.

La sentenza del Tar Sardegna n. 406/2018

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