Amministratori

Centri di accoglienza, il sindaco non può adottare provvedimenti di sgombero

di Emanuele Guarna Assanti

Il Tar Lazio-Latina, con sentenza n. 202 del 2018, ha stabilito che, in relazione a strutture adibite alla funzione di accoglienza straordinaria e urgente di rifugiati, il Sindaco non ha competenza a verificare l’idoneità delle medesime, competenza che è invece riservata al Prefetto dall’articolo 11 del Dlgs 18 agosto 2015, n. 142. Ne deriva che il Sindaco non può emanare, in relazione alla medesima fattispecie, ordinanze contingibili e urgenti qualora non ricorrino, e siano dunque dimostrati, i ben noti presupposti della necessità e urgenza del provvedere.

L’approfondimento
Il caso in esame vede una società operante nel campo della gestione di centri di accoglienza straordinaria e urgente impugnare un’ordinanza sindacale con la quale veniva ordinato lo sgombero immediato di un immobile, sulla base di un asserito sovraffollamento della struttura. Presupposto del provvedimento era il fine pubblico di salvaguardare l’incolumità e la salute degli occupanti, così come richiesto dagli articoli 50 e 54, comma 2, Tuel.
Tra le varie censure, tuttavia, la ricorrente assume l’abnormità del provvedimento in quanto esulante dai poteri sindacali contingibili e urgenti di cui ai suddetti articoli, che non possono in alcun modo, per di più in assenza dei necessari presupposti, interrompere un servizio di pubblico interesse quale quello della protezione di rifugiati internazionali. I centri di accoglienza, infatti, sono individuati dalla Prefettura con apposito procedimento, ex articolo 11 Dlgs n. 142 del 2015, per di più ad evidenza pubblica, idoneo a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dunque anche il rapporto spazio-persone ospitate, le quali peraltro sono assegnate dalla stessa Amministrazione.
Dunque, nella prospettazione del ricorrente, è chiaro che il provvedimento, oltre a esser gravato da eccesso di potere per irragionevolezza, difetti altresì dei presupposti di necessità ed urgenza legittimanti, com’è noto, il potere sindacale in questione.

La decisione
Il Collegio accoglie il ricorso, sulla base anche di un recente indirizzo giurisprudenziale (si veda la sentenza n. 527 del 2017) per il quale il Sindaco non ha competenza a verificare l’idoneità delle strutture temporanee di accoglienza, invece riservata al Prefetto dall’articolo 11 del Dlgs 18 agosto 2015, n. 142.
Non ricorrono, peraltro, nella fattispecie, i presupposti legittimanti il ricorso al potere extra ordinem richiesti dagli articoli 50 e 54 Tuel che, secondo granitico orientamento (si veda Consiglio di Stato, Sezione V, 22 marzo 2016, n. 1189; Sezione III, 29 maggio 2015, n. 2697), richiedono l’esistenza di «situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo», dove «la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di fronteggiare l’emergenza con i rimedi ordinari, in ragione dell’accidentalità, imprescindibilità ed eccezionalità della situazione verificatasi e l’urgenza come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile». Dunque, in assenza dei motivati e dimostrati presupposti, l’ordinanza deve ritenersi illegittima per eccesso di potere, sub specie irragionevolezza e sviamento dalla causa tipica, non essendo giustificata la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e delle garanzie ad esso sottese.

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