Amministratori

Ampliata la tutela penale degli amministratori locali

di Paolo Canaparo

Uno dei pilastri del nuovo modello di contrasto al fenomeno degli atti intimidatori agli amministratori locali è basato sulla previsione di specifiche fattispecie penali, aggravanti e il ricorso agli strumenti più efficaci di indagine e accertamento di reati (si vedano anche i due precedenti approfondimenti sul Quotidiano delgi enti locali e della Pa del 24 e del 25 maggio).
Il primo comma, articolo 338, del codice penale, innanzitutto, consente la procedibilità d’ufficio per gli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, mentre i limiti edittali previsti permettono, per tali illeciti, sia il ricorso alla custodia cautelare in carcere, sia alle intercettazioni.

Le aggravanti
Sono applicabili agli illeciti previsti dall’articolo 338, inoltre, le circostanze aggravanti previste dal successivo articolo 339, cioè un aumento di pena (fino a un terzo, in base all’articolo 64 del codice penale) qualora la violenza o la minaccia sia commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico o avvalendosi della forza intimidatrice derivante da associazioni segrete, esistenti o supposte.
Con l’introduzione di un comma aggiuntivo all’articolo 338 del codice penale è sanzionata poi quella tipologia di atti intimidatori che hanno in comune l’obiettivo di piegare la volontà dell’amministratore. Si tratta di illeciti che assumono grande rilevanza sul piano quantitativo. In base al nuovo comma, è punito con la stessa pena del comma 1 chi commette il fatto intimidatorio per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l’adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell’avvenuto rilascio o adozione dello stesso. Pertanto, la disposizione riguarda le condotte poste in essere:
a) prima dell’adozione di un provvedimento, tanto nel caso in cui la violenza o la minaccia sia diretta a ottenere un provvedimento, anche legislativo, favorevole, quanto nel caso in cui la violenza o la minaccia sia diretta a ostacolare o impedire l’emissione di un provvedimento, anche legislativo, sfavorevole;
b) dopo l’adozione di un provvedimento ovverosia i casi di violenza o minaccia - di natura ritorsiva - in danno dell’amministratore locale a causa dell’avvenuto rilascio o adozione di un provvedimento, anche legislativo. Per rafforzare la tutela penale dell’amministratore locale, la nuova versione dell'articolo 338 è assunta tra le fattispecie per le quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

Le circostanza aggravanti
L’articolo 339-bis prevede poi una circostanza aggravante a effetto speciale di alcuni specifici delitti in danno di componenti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, quando tali delitti costituiscano atti intimidatori ritorsivi commessi a causa del compimento di un atto compiuto nell’adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio. L’aggravante comporta un aumento di pena da un terzo alla metà delle sanzioni previste per questi reati previsti dal codice penale: lesioni (articolo 582), violenza privata (610), minaccia (612) danneggiamento (635). L’articolo 393-bis (Causa di non punibilità), infine, ha previsto che la predetta aggravante per gli atti intimidatori ritorsivi di cui all’articolo 339-bis non trova applicazione quando sia stato lo stesso amministratore ad avere dato causa all’intimidazione eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni.

Le intimidazioni dei candidati
Un capitolo a parte riguarda poi le intimidazioni rivolte a chi è coinvolto in competizioni elettorali.
Con l’integrazione dell’articolo 90 del Dpr 570/1960 (testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali) le sanzioni previste - reclusione da due a cinque anni e multa da 309 a 2.065 euro – si applicano anche a chi con minacce o con atti di violenza ostacoli la libera partecipazione di altri a tali competizioni elettorali.
In virtù della clausola di rinvio al testo unico contenuta nell’articolo 1, comma 6, della legge 108/1968, le sanzioni per le elezioni comunali si applicano anche alle elezioni regionali. L’obiettivo è assicurare un’adeguata tutela anche ai candidati estendendo le sanzioni penali anche a tutti coloro che, con minacce o con atti di violenza, ostacolano la libera partecipazione alle competizioni elettorali amministrative.
Molto diffuso in tutte le aree geografiche, infatti, il fenomeno di atti intimidatori proprio in corrispondenza delle campagne elettorali, in questo modo condizionando la vita amministrativa di un ente in una fase anticipata e con ciò richiedendo interventi specifici anche prima che i soggetti assumano eventualmente la carica amministrativa.

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