Amministratori

Comunali 2018, come garantire il diritto di voto agli elettori «fuori sede»

di Alessandro Vitiello

Mancano solo 15 giorni ormai al 10 giugno, giorno in cui 6.765.215 elettori di 765 Comuni andranno alle urne per eleggere nuovi sindaci e rinnovare i consigli locali.
Il supporto del Viminale, oltre che dal punto di vista organizzativo e della sicurezza, si intensifica anche sul piano normativo, rammentando ai Comuni le cento diverse procedure per assicurare la correttezza e la regolarità delle votazioni.
L’ultimo provvedimento indirizzato ai Comuni dal dipartimento dei Servizi elettorali, sempre per il tramite dei prefetti, riguarda l’ammissione all’esercizio del dirito di voto con procedura speciale (circolare 24 maggio 2018 n. 39). Cioé specificamente, cosa fare per consentire il voto ad alcune categorie di elettori non nell’ufficio elettorale di iscrizione, ma in altra sezione dello stesso Comune: componenti del seggio, rappresentanti delle liste, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso il seggio; degenti in ospedali e case di cura; ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità; detenuti; ammessi al voto domiciliare.

Componenti di seggio
Presidente, segretario e scrutatori votano nel seggio in cui prestano l’ufficio, anche se diverso da quello di iscrizione (caso verificabile solo per il primo). Stessa regola anche per i rappresentanti di lista e le forze dell’ordine che lavorano a protezione dei seggi.

Degenti in ospedali, case di cura e di riposo, comunità
I ricoverati possono votare nel luogo di cura, purché siano iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale si trova l’ospedale. Per essere ammessi al voto, tuttavia, almeno tre giorni prima devono presentare una dichiarazione al sindaco in cui specificano tale precisa volontà.
Il sindaco è tenuto a formare tre elenchi: «sezioni ospedaliere» (da costituirsi in ospedali con almeno 200 posti letto nella misura di una ogni 500 posti); «seggi speciali» creati entro le 16 di sabato 9 giugno, nel caso di un numero di posti letto compreso tra 100 e 200, uffici distaccati di sezione, nel caso di un numero di posti letto minore di 100.
Anziani e degenti nelle case di riposo possono votare anch’essi in seggi «volanti». Così come i tossicodipendenti che soggiornano nelle comunità di recupero.

Detenuti
I detenuti ammessi al voto (non tutti lo sono) possono farlo grazie ai «seggi speciali» costituiti nelle case circodariali in cui sono reclusi. Così come i degenti in ospedale, anche i detenuti devono fare una richiesta specifica al sindaco almeno tre giorni prima delle votazioni. Al primo cittadino tocca poi la formalizzazione di speciali elenchi.

Ammessi al voto domicialiare
Gli elettori affetti da particolari patologie, infine, possono votare anche al proprio domicilio, qualora inseriti dal sindaco nel relativo elenco speciale. Sarà un «seggio volante» in questi casi, composto da presidente, segretario e scrutatore, a raccogliere il voto a domicilio.
Compito del sindaco sarà anche quello di organizzare il servizio di accompagnamento dei componenti il seggio volante.
In conclusione va ricordato che le sezioni in cui sono pevisti seggi speciali e/o volanti vanno dotate di un bollo aggiuntivo per ognuno di questi.

La circolare dei Servizi elettorali n. 39/2018

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