Amministratori

Il «no» della soprintendenza blocca la conferenza di servizi

di Amedeo Di Filippo

Il dissenso espresso da un’amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile, quale quello paesaggistico, impedisce alla conferenza di servizi di procedere ulteriormente e rende obbligatoria la rimessione della decisione al Consiglio dei ministri. Lo affermano le sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 9338/2018.

I fatti
Il tribunale superiore delle acque pubbliche ha annullato il permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio adibito a servizio di un supermercato, ritenendo illegittima la concessione idraulica regionale. Il Comune ha avviato il procedimento previsto dall'articolo 38 del Testo unico in materia edilizia (Dpr 380/2001) e, a fronte di un'ulteriore istanza e del parere negativo espresso dalla soprintendenza locale, ha indetto una conferenza di servizi, che ha ribadito il parere negativo. Il Comune e la società interessata alla realizzazione del parcheggio hanno proposto ricorso per Cassazione evidenziando che la dichiarazione del presidente della conferenza di servizi non ha inteso chiudere il procedimento, che il verbale conclusivo della conferenza ha rilevanza interna e che l'unico modo per risolvere il conflitto innescato dal parere negativo della soprintendenza fosse la rimessione da parte del Comune alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il principio
Le sezioni unite della Suprema corte si sono occupate delle regole relative al funzionamento della conferenza di servizi, con specifico riferimento al ruolo che assume il dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili e alle modalità di possibile superamento di questo dissenso. I riferimenti normativi sono nell'articolo 14-quater della legge 241/1990, poi inseriti nell'articolo 14-quinquies, che spostano all'esterno della conferenza la decisione coinvolgendo il consiglio dei ministri.
Il principio espresso dalle sezioni unite è che il dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela di un interesse sensibile quale quello paesaggistico impedisce alla conferenza di servizi di procedere ulteriormente e rende doverosa, nel caso in cui l'amministrazione intenda superare il dissenso, la rimessione della decisione al Consiglio dei ministri. È ininfluente che, in esito al fallimento della conferenza di servizi, l'amministrazione formuli la riserva di rimettere la questione al Consiglio dei ministri e che la conferenza valuti gli interessi coinvolti: l'attribuzione della competenza al consiglio dei ministri non dipende da riserva o da valutazione alcuna, ma scaturisce direttamente dalla legge. C’è quindi un difetto assoluto di attribuzione dell'amministrazione procedente ai fini dell'esercizio del potere provvedimentale, non al fine della rimessione della questione al Consiglio dei ministri.

La sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 9338/2018

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