Amministratori

Niente voto per la lista presentata in ritardo

di Ulderico Izzo

La disciplina delle modalità di presentazione delle liste di candidati prescrive il rispetto di adempimenti qualificabili come forme sostanziali, da eseguire entro tempi certi e determinati da considerarsi perentori.
Questo è il peculiare principio espresso dal Tar Lazio, sede di Roma, con la sentenza 5595/2018 con cui legittima il provvedimento di ricusazione di una lista elettorale adottato dalla sottocommissione elettorale.

Il fatto
Dinanzi al Tribunale amministrativo laziale è stata impugnata la deliberazione della sottocommissione elettorale con cui è stata ricusata la lista di candidati alla carica di Consigliere comunale in ragione della mancanza delle dichiarazioni di accettazione della candidatura dei dieci candidati Consiglieri che avrebbero dovuto essere prodotte entro il termine di cui all’art. 28 del Dpr n. 570 del 1960.
In particolare, è stata riscontrata la presenza di 10 dichiarazioni integrative rese da un cittadino comunitario di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere comunale recanti solo le dichiarazioni dei candidati Consiglieri in ordine alla propria cittadinanza (per tutti italiana) ed alla propria residenza ed indirizzo nello Stato di origine, nonché l’allegazione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali in Comuni della Repubblica, mancando, per contro, tutte le altre essenziali dichiarazioni prescritte della normativa di riferimento e, nello specifico, la personale dichiarazione di accettazione autenticata in uno alla dichiarazione di assenza delle cause di incandidabilità, oltre alle dichiarazioni riferite alla non accettazione della candidatura in altre liste dello stesso Comune o in elezioni in più di due Comuni ed alla circostanza di non rivestire attualmente la carica di Consigliere in altro Comune.
Il Tribunale capitolino ha rigettato il ricorso con la sentenza in oggetto, considerata la natura dei termini prescritti dal Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali.

La decisione
La sentenza in rassegna è meritevole di pregio giuridico, in quanto pone in rilievo che gli articoli 28 e 32 del Dpr n. 570 del 1960 impongono, ai fini dell’ammissione di una lista alla competizione elettorale, che i delegati alla presentazione producano, entro il termine prescritto, tutta la documentazione e la modulistica necessaria, completate in tutte le parti, potendosi, diversamente, ammettere la partecipazione della lista alla competizione elettorale soltanto in presenza di circostanze obiettive non imputabili ai delegati.
Il termine previsto dall’articolo 32 della legge n. 570/1960 (applicabile nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti), è termine perentorio e dopo la scadenza è preclusa la possibilità di presentazione della lista.
La norma citata, infatti, dispone che la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione.

Conclusioni
La sentenza ricorda che il procedimento elettorale ha proprie e specifiche peculiarietà.
La particolare celerità del subprocedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi istruttori da parte delle commissioni elettorali, come pure esclude una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume.
Il Giudice ha rilevato che, nel caso di specie, mancando in radice le dichiarazioni prescritte vengono in rilievo elementi che non possono essere integrati successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio: correttamente, pertanto, la sottocommissione elettorale non ha ritenuto di esercitare il potere di soccorso che, per principio generale, può essere ammesso per sanare delle mere irregolarità, non anche per integrare dichiarazioni o, a fortiori, per produrre per la prima volta dichiarazioni ab origine mancanti.

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