Amministratori

Il Comune può vietare il commercio ambulante solo su aree e per un tempo limitato

di Pippo Sciscioli

Il Comune può limitare temporaneamente e su parti del territorio l'esercizio del commercio in forma itinerante per documentate e concrete ragioni di tutela della sicurezza, del decoro urbano, della qualità della vita negli spazi urbani interessati, di tutela della circolazione dei veicoli e ancora del patrimonio architettonico e di salvaguardia dei beni culturali.
Questo potere va però esercitato secondo i principi comunitari della ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa, rappresentando il momento di sintesi e contemperamento di valori costituzionalmente rilevanti, a tutela di interessi pubblici generali. In questo modo, per esigenze di carattere superiore non altrimenti risolvibili, la libertà di iniziativa economica dei commercianti ambulanti può motivatamente e legittimamente essere limitata in alcune parti del territorio comunale.

Il caso
Con queste motivazioni, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2050/2018, ha respinto il ricorso in appello di un ambulante contro l'ordinanza con cui il sindaco di Roma Capitale aveva fissato il divieto temporaneo dell'attività di commercio itinerante su area pubblica in tutto il territorio del municipio I e in alcune aree di altri municipi.
Alla base del provvedimento del sindaco era stato evidenziato il notevole traffico di pulman turistici, il conseguente impatto acustico e ambientale provocato, la forte incidenza di vincoli architettonici e paesaggistici, la cospicua presenza di beni culturali, che meritavano - a dire del Comune - l'imposizione del divieto.

La linea del Consiglio di Stato
Avendo accuratamente evidenziato in una dettagliata istruttoria tutti gli elementi ostativi all'incontrollato esercizio del commercio interessato in quelle aree, il Consiglio di Stato ha ricordato la consolidata giurisprudenza amministrativa che giustifica il potere discrezionale del Comune in materia.
Al Comune è rimesso il compito di conciliare e comporre l'equilibrio urbano nelle sue varie forme, che comprendono, da un lato, lo svolgimento di attività imprenditoriali su aree pubbliche, dall'altro, la qualità della vita dei residenti e degli spazi pubblici, che prevale quando il primo arreca criticità evidentemente insormontabili.
Tuttavia, secondo i giudici, nell'esercizio del suo potere regolatorio, il Comune ha l'obbligo di evidenziare in maniera chiara e incontrovertibile, con elementi documentabili e puntuali e non certo generici e fumosi, con motivazione robusta, le diverse criticità rilevate, non diversamente superabili.
Con la conseguenza che il divieto imposto non può essere assoluto e generalizzato ma circoscritto a parti del territorio o a fasce orarie, nelle quali il commercio itinerante risulta effettivamente pregiudizievole di interessi pubblici generali e superiori.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2050/2018

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