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Nel passaggio di funzioni anche il contenzioso provinciale deve andare alle Regioni

di Andrea Alberto Moramarco

Le norme regionali di attuazione della riforma Delrio, che dispongono circa il riordino e il trasferimento alle Regioni delle funzioni non fondamentali delle Province, non possono prevedere che i contenziosi relativi ai procedimenti in corso al momento della successione, che riguardano materie trasferite, debbano essere curati e sostenuti finanziariamente dalle Province. Ciò determina, infatti, una ingerenza nella materia «giurisdizione e norme processuali» che è di competenza esclusiva statale. È quanto emerge dalla sentenza n. 110 della Corte costituzionale, depositata ieri.

La questione
La decisione della Consulta ha ad oggetto la tenuta costituzionale degli articoli 10, comma 3, e 11-bis, comma 5, della legge della Regione Toscana 22/2015 (Riordino delle funzioni provinciali) con cui si dà attuazione alla legge 56/2014, meglio nota come legge Delrio. Queste disposizioni, nell'ambito del trasferimento alla Regione dell'esercizio di funzioni non fondamentali delle Province, escludono dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni e prevedono, inoltre, che le stesse Province mantengano per quei procedimenti «la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati», nonché curino «l'eventuale contenzioso e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono», sobbarcandosi così gli oneri finanziari.
In occasione di due contenziosi su rifiuti e demanio idrico, due materie cioè trasferite alla competenza regionale, il Tribunale di Pisa, nel decidere sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ente locale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale ritenendo la normativa regionale in contrasto con l'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione «in ragione della illegittima ingerenza del legislatore regionale nella materia, di competenza esclusiva dello Stato, «giurisdizione e norme processuali», nonché in contrasto con la stessa legge Delrio che all'articolo 1, comma 96, prevede che l'ente che subentra nella funzione succede anche nei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso».
Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuta poi la Regione Toscana sostenendo la non automaticità nella successione nelle controversie pendenti, dovendosi applicare alla fattispecie l'articolo 111 del codice di procedura civile, secondo cui «se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie».

La decisione
La Corte costituzionale non condivide però la tesi della successione a titolo particolare prospettata dalla Regione, in quanto l'inclusione dei rapporti attivi e passivi in corso, compreso il contenzioso, «non è riconducibile al paradigma dell'art. 111 c.p.c., prefigurando una ipotesi, invece, di successione ex lege, disciplinata in via autonoma, con specifico riferimento al riordino delle funzioni delle Province».
Ad ogni modo, la questione di legittimità sollevata è fondata sotto il profilo della invasione della sfera di competenza esclusiva statale nella materia «giurisdizione e norme processuali». Difatti, affermano i giudici, in virtù della riserva di legge stabilita dall'articolo 108, comma 1, della Costituzione e per costante giurisprudenza, «gli organi legislativi regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da qualsiasi interferenza in materia giurisdizionale e processuale». Le norme censurate, riguardanti il trasferimento delle funzioni non fondamentali delle Province, «non esauriscono la loro portata precettiva nell'aspetto sostanziale di tale vicenda, poiché si spingono a regolarne anche l'ulteriore profilo, innegabilmente processuale, che attiene alla successione nelle controversie pendenti relative all'esercizio pregresso delle funzioni trasferite». Di qui l'inevitabile sconfinamento delle disposizioni in un materia che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), è di esclusiva competenza statale.

La sentenza della Corte costituzionale n. 110/2018

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