Amministratori

Taglio alle spese di personale delle controllate se l'ente è strutturalmente deficitario

di Daniela Ghiandoni e Elena Masini

La pubblicazione della circolare del ministero dell'Interno n. 13/2018 sulla certificazione dimostrativa della copertura del costo di alcuni servizi per l'anno 2017, fa riemergere la necessità per gli enti locali strutturalmente deficitari, dissestati ed altri assimilati di tenere sotto controllo i parametri individuati dal legislatore. Tra questi ce n'è uno di natura negoziale, introdotto in sede di revisione delle attività di controllo, che riguarda i rapporti contrattuali con le partecipate.

Le regole attuali
L'articolo 243, comma 3-bis, del Tuel (inserito dall'articolo 3, comma 1, della legge 213/2012) prevede infatti che i contratti di servizio stipulati dagli enti locali con le società controllate, a eccezione delle quotate, contengano clausole specifiche volte a garantire la riduzione delle spese di personale, nel caso in cui venissero accertate condizioni di deficitarietà strutturale dell'ente locale stesso.
La norma richiama ancora l'articolo 18, comma 2-bis, del Dl 112/2008 convertito dalla legge 133/2008), successivamente abrogato dal testo unico sulle società partecipate (Dlgs 175/2016), il quale prevedeva che le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottassero gli indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi venissero recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Attualmente l'articolo 19, comma 5, del testo unico sulle partecipate demanda alle amministrazioni pubbliche l'individuazione di obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle di personale, tenendo conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Obiettivi che ovviamente, devono essere maggiormente stringenti qualora l'ente versi in condizioni di deficitarietà strutturale.

Soluzioni operative
In attesa quindi che vengano definitivamente approvati i nuovi parametri deficitari indicati nell'atto di indirizzo dell'osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali del 20 febbraio 2018, in applicazione degli articoli 154 e 242 del Tuel e in sostituzione di quelli già previsti dal Dm 18 febbraio 2013, è consigliabile che gli enti locali verifichino di aver provveduto all'inserimento della clausola nei contratti già sottoscritti con le loro controllate e che colgano l'invito dell'osservatorio a quantificare i valori degli otto nuovi parametri secondo le modalità riportate a pagina tre dell'Atto di indirizzo, dandone atto all'interno del rendiconto 2017.

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