Amministratori

Infiltrazioni mafiose, legittimo lo scioglimento del consiglio comunale già dimissionario

di Guido Befani

È ammissibile lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose anche dopo le intervenute dimissioni dei componenti per evitare che queste ultime costituiscano un facile escamotage per paralizzare l’indagine prefettizia e consentire nella nuova tornata elettorale agli stessi candidati, sospettati di vicinanza agli ambienti malavitosi, di ripresentarsi, forti della disinformazione della cittadinanza locale. È quanto afferma la terza Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3828/2018.

L’approfondimento
Il Consiglio di Stato è intervenuto sui profili di legittimità dello scioglimento per infiltrazioni mafiose dei Consigli comunali intervenuto successivamente alle dimissioni dei relativi componenti.

La decisione      
Nel respingere l’appello per infondatezza, il Collegio ha avuto modo di rilevare come lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, per i quali siano emersi collegamenti con i fenomeni mafiosi, sia volto ad evitare che il loro permanere alla guida degli enti esponenziali delle comunità locali sia di pregiudizio per i legittimi interessi di queste.
Per il Collegio, infatti, il potere di scioglimento in questione deve essere esercitato in presenza di situazioni di fatto che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi, suffragate da risultanze obiettive e con il supporto di adeguata motivazione; tuttavia, la presenza di risultanze obiettive esplicitate nella motivazione, anche ob relationem, del provvedimento di scioglimento non deve coincidere con la rilevanza penale dei fatti, né deve essere influenzata dall'esito degli eventuali procedimenti penali.
Nello specifico, lo scioglimento dell’organo elettivo si connota quale misura di carattere straordinario per fronteggiare un’emergenza straordinaria; di conseguenza sono giustificati margini ampi nella potestà di apprezzamento dell’Amministrazione prefettizia nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, anche quando, il valore indiziario dei dati non sia sufficiente per l’avvio dell’azione penale, essendo assi portanti della valutazione di scioglimento, da un lato, l’accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall’altro, le precarie condizioni di funzionalità dell’ente in conseguenza del condizionamento criminale.
Ciò premesso, a giudizio del Collegio, sarebbe pertanto possibile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa anche dopo l’avvenuto scioglimento per dimissioni, soprattutto nel caso – che si è verificato nella fattispecie in esame – in cui le stesse fossero state rassegnate dopo la nomina prefettizia  di una Commissione di accesso, incaricata di verificare se ci fosse una influenza malavitosa nella gestione amministrativa del Comune. Diversamente opinando, infatti, le dimissioni costituirebbero un facile escamotage per paralizzare l’indagine prefettizia e consentire nella nuova tornata elettorale agli stessi candidati, sospettati di vicinanza agli ambienti malavitosi, di ripresentarsi, forti della disinformazione della cittadinanza locale.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che, ai fini della legittimità dello scioglimento, assume carattere assorbente il rilievo fattuale della mancata dissociazione del candidato capolista all’appoggio elettorale ricevuto da una nota famiglia particolarmente conosciuta per affinità malavitose, e la gravità di questo episodio assume un peso notevole nella determina prefettizia.

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