Amministratori

Consiglieri comunali e responsabili della polizia municipale non possono porre quesiti alla Corte dei conti

di Guido Befani

È inammissibile la richiesta di parere in materia di contabilità pubblica non sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente locale e non preventivamente inoltrata al Consiglio delle Autonomie Locali, ai fini della successiva eventuale trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti. È quanto afferma la Corte dei Conti Abruzzo Sez. contr., con le deliberazioni nn. 98 e 99 del 2018.

L’approfondimento
La Corte dei Conti Abruzzo ha rilevato che il Consigliere comunale, al pari del responsabile del servizio di polizia municipale, non rientrano tra i soggetti legittimati a proporre richieste di parere in materia di contabilità pubblica perché non rivestono la qualifica di legale rappresentante dell’ente interessato a richiedere il parere.

Le decisioni
Nell’esaminare i profili di ricevibilità e ammissibilità di alcune richieste di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, il Collegio ha dichiarato l'inammissibilità sotto il profilo soggettivo poiché provenienti da un consigliere comunale, piuttosto che dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune, soggetti non legittimati a sollecitare l'attività consultiva del giudice dei conti.
Infatti, facendo espresso richiamo alla delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante “Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo”, e alla delibera della Corte dei conti, Sezioni Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante “Pronuncia di orientamento generale” sull’attività consultiva, a giudizio del Collegio la normativa richiamata, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che gli enti locali possono chiedere pareri in materia di contabilità pubblica alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Tuttavia, l'attività consultiva di cui trattasi, la cui funzione si caratterizza per essere d'ausilio al sistema degli enti locali nel suo complesso, flessibilizza, com’è evidente, il rapporto tra gli enti e la Corte, costituendo la punta più avanzata degli strumenti collaborativi nel promuovere l'adeguata applicazione della normativa mediante la prevenzione di comportamenti irregolari; l'ausilio che viene offerto si configura, quindi, nei suoi presupposti soggettivi ed oggettivi, come collaborazione istituzionale con il sistema degli enti locali finalizzata alla tutela della regolarità contabile e finanziaria.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che la richiesta di parere sulla possibilità di porre le spese di impiego degli agenti di polizia municipale a carico di taluni comitati organizzatori di una gara ciclistica regolarmente autorizzata dalle competenti Federazioni sportive, così come la richiesta di parere circa “gli emendamenti sottoposti a parere da parte del Comune di Alanno al revisore Dott. Luisiana Ettorre, in sede di Consiglio comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020”, si appalesano entrambe inammissibili sia in quanto non sottoscritte dal legale rappresentante dell’Ente locale ai sensi di legge, sia in quanto non indirizzate preventivamente al Consiglio delle Autonomie Locali, ai fini della successiva eventuale trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti.

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