Amministratori

Cani randagi: se la Asl è intervenuta, spetta al Comune pagare i danni per mancato controllo del territorio

di Federico Gavioli

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17060/2018, ha affermato che se il servizio veterinario di una azienda sanitaria ha svolto la sua attività, è il Comune che risponde dei danni a terzi per non aver monitorato il territorio dopo la segnalazione della presenza di cani randagi.

Il contenzioso
Un cittadino ha fatto ricorso contro un'azienda sanitaria richiedendo il risarcimento del danno subito dalla propria autovettura con la quale aveva investito un cane randagio; il giudice di pace lo ha rigettato. In appello invece l'Asl è stata condannata, in solido con il Comune, a risarcire il danno e le spese di lite.
Il tribunale ha stabilito che entrambi erano responsabili in base alla legge 12/1995 della Regione Puglia (ispirata ai criteri previsti dalla legge 281/1991) secondo la quale l'Asl era tenuta al recupero dei cani randagi e il Comune avrebbe dovuto provvedere alla costruzione ed al risanamento dei canili sanitari.
In appello è stato rilevato che il Comune non aveva dedotto né provato di possedere canili sanitari, né aveva documentato l'esistenza di una convenzione con una struttura privata per ospitarli. Il Comune ha quindi proposto ricorso per Cassazione anche l'Asl è intervenuta con un proprio ricorso incidentale.

La sentenza della Cassazione
I giudici di legittimità evidenziano che dalle norme risulta evidente che la funzione tipica dell'obbligo giuridico di recupero dei cani randagi, a carico dei servizi veterinari delle Asl, è quella di prevenire eventi dannosi come il caso in esame.
Il punto da chiarire è se, ricorra anche l'obbligo giuridico del Comune.
Questa responsabilità va misurata non con riferimento ai controlli connessi all'attuazione della legge regionale 12/1995 che vengono esercitati tramite l'Azienda sanitaria locale e hanno carattere amministrativo, ma con riferimento all'obbligo di costruzione o risanamento dei canili sanitari esistenti e di gestione degli stessi.
La Asl ha denunciato l'omesso esame da parte del giudice di merito della circostanza che a fronte di una segnalazione pervenuta era scattato l'intervento del servizio veterinario.
Questa circostanza è decisiva in quanto relativa all'assolvimento degli oneri probatori in tema di colpa. Costituisce infatti colpa, il non essersi adeguatamente attivati per la cattura nonostante l'esistenza di specifiche segnalazioni della presenza abituale di un animale nel territorio di competenza del Comune.
Il giudice di merito ha esaminato la circostanza della segnalazione pervenuta, collegandovi il riconoscimento dell'esistenza della colpa, ma ha omesso di esaminare la circostanza dell'intervento del servizio veterinario, così come risultava dalla testimonianza.
Per questo motivo la Corte di cassazione accoglie parzialmente il ricorso incidentale, cassa la sentenza d'appello in base a motivi accolti sulla responsabilità dell'Azienda sanitaria locale e rinvia al Tribunale che in diversa composizione si dovrà pronunciare.

La sentenza della Corte di cassazione n. 17060/2018

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