Amministratori

L'indennità al segretario comunale reggente o supplente spetta anche in caso di malattia

di Vincenzo Giannotti

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3991/2018, in riforma della sentenza del tribunale di primo grado, ha riconosciuto che l'indennità di reggenza (o di supplenza) conferita al segretario comunale occupante un posto vacante sia dovuta per intero anche in caso di malattia, trattandosi di un compenso aggiuntivo al trattamento accessorio e strettamente collegata alla qualifica rivestita.

Il caso
Un ente locale aveva proceduto al recupero delle somme indebitamente corrisposte al segretario comunale supplente, per le prestazioni non rese dallo stesso durante il lungo periodo di malattia. A detta del Comune l’indennità si correlerebbe in via diretta alla prestazione lavorativa, sicché la sua spettanza richiederebbe l'effettivo svolgimento delle funzioni conferite, in mancanza del quale nulla sarebbe dovuto al supplente. La tesi del Comune è stata accolta dal tribunale amministrativo di primo grado. Il segretario comunale si è opposto, innanzi al Consiglio di Stato, alla restituzione delle somme ricevute, a causa del'impossibilità della sua prestazione per malattia dovuta al suo ricovero ospedaliero, precisando l'errore in cui è incorso il tribunale avendo dato rilievo a un'indennità correlata alla prestazione del servizio, piuttosto che valorizzare la stessa come avente natura retributiva e quindi legata alla qualifica rivestita.

La riforma della sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del segretario in quanto le disposizioni legislative prevedono espressamente, in caso di reggenza o supplenza, che vi sia un pagamento legato direttamente ed esclusivamente alla qualifica di supplente o reggente. Trattasi, pertanto, di un compenso che viene corrisposto in aggiunta al trattamento economico ordinario, spetta per la qualifica attribuita (di supplente) e non in relazione alle singole prestazioni lavorative rese presso la sede di reggenza o di supplenza, così che il compenso segue necessariamente la stessa disciplina del trattamento economico ordinario di cui costituisce elemento aggiuntivo, partecipando della stessa natura retributiva fondamentale.

Le disposizioni contrattuali
I principi espressi dai giudici di Palazzo Spada sono da considerarsi ancora attuali rispetto anche al mutato quadro legislativo e contrattuale. Si premette come l'attuale quadro normativo sancisca l'obbligatorietà, all'interno dell'ente locale, della figura del segretario comunale, il quale può ricoprire tale incarico sia in qualità di titolare, ovvero in qualità di reggente o supplente, anche a scavalco. Pertanto, questi incarichi di reggenza e supplenza conferiti ai segretari in disponibilità, ovvero conferiti a scavalco ai titolari di sede, rientrano pienamente tra i compiti istituzionali per essi previsti dall'ordinamento. Nell'accordo di contrattazione decentrata del 13 gennaio 2009, inoltre, è previsto che al segretario che svolge un incarico a scavalco «spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo di incarico». Nella retribuzione complessiva rientra il trattamento stipendiale (inclusa l'eventuale indennità integrativa speciale); l'eventuale retribuzione individuale di anzianità; la retribuzione di posizione e il maturato economico annuo ove spettante. Di conseguenza, una volta stabilito il periodo di reggenza (fino ad un massimo di 120 giorni) o di supplenza (per un periodo massimo di un anno), l'eventuale malattia del segretario reggente o supplente dovrà essere corrisposta secondo le indicazioni espresse dal Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3991/2018

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