Amministratori

Cantieri stradali, il contratto di appalto non solleva il Comune della responsabilità di custode

di Andrea Alberto Moramarco

La stipula da parte del Comune di un contratto di appalto per lavori di rifacimento di una strada non priva l'amministrazione committente della qualità di custode, secondo l’articolo 2051 del codice civile, fino a quando l'area di cantiere non sia stata completamente delimitata e affidata esclusivamente all'appaltatore, con divieto su di essa del traffico pedonale o veicolare. Lo ha affermato la Cassazione nell'ordinanza n. 18325, depositata ieri, con la quale i giudici di legittimità hanno, altresì, precisato che anche dopo l’affidamento il Comune non perde la qualità di custode per la porzione di strada rimasta ancora percorribile.

Il caso
La vicenda riguarda un incidente avvenuto quasi venti anni fa, in una strada di un Comune umbro, quando una ragazza, mentre circolava a bordo del suo motorino, cadde a causa dell'impatto con una rete di plastica, posta a recinzione dell'area di un cantiere stradale, riportando delle lesioni. In seguito, la ragazza ha citato in giudizio il Comune, il quale aveva commissionato i lavori, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, mentre l'ente locale si difendeva negando la sua qualità di custode, in quanto l'area di cantiere era già stata affidata all'appaltatore. I giudici poi, sia in primo che secondo grado, preso atto del fallimento dell'appaltatore, hanno rigettato la domanda ritenendo che il Comune non potesse essere ritenuto responsabile sostanzialmente perché «con la stipula del contratto di appalto, a prescindere dalla consegna dell'area, il Comune aveva perso la qualità di custode».

La decisione
La questione è arrivata così in Cassazione dove la ragazza ha sottolineato l'errore dei giudici di merito nell'interpretazione della norma in materia di responsabilità da cose in custodia, consistito «nel ritenere che la sola stipula del contratto d'appalto bastasse di per sé a far perdere al Comune la qualità di custode dell'area di cantiere». Inoltre, a prescindere dalla responsabilità per l’area, il Comune avrebbe comunque dovuto rispondere per la mancata custodia della strada percorsa dal motorino, ovvero il luogo dove è avvenuto l'incidente.
Entrambi i motivi colgono nel segno e spingono i giudici di legittimità a ribaltare il verdetto di merito. Difatti, precisa subito il Collegio, «la qualità di custode è fattuale e non giuridica, e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto». Ciò comporta che nel caso di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, come nel caso di specie, «la mera stipula del contratto d'appalto non priva affatto il committente della qualità di custode», in quanto «solo il concreto e materiale spossessamento dell'area poteva comportare la perdita di quella qualità». Né tantomeno, prosegue la Corte, la responsabilità può essere esclusa dal fatto che l'ostacolo che ha causato il danno provenga dall'esterno, come appunto nel caso di specie, posto che l'ente proprietario della strada è sempre obbligato alla manutenzione della stessa e alla prevenzione delle situazioni di pericolo, con conseguente dovere di prevenire o segnalare eventuali insidie.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 18325/2018

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