Amministratori

Scuole non a norma sulla sicurezza, risponde il sindaco se non ha delegato il dirigente

di Vincenzo Giannotti

La violazione delle norme di sicurezza degli edifici comunali sono ascrivibili al sindaco e non al dirigente responsabile della struttura, in mancanza di specifica delega formalizzata a quest'ultimo dal legale rappresentante. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Cassazione penale con la sentenza n. 30170/2018.

L'accusa

Il sindaco di un Comune è stato giudicato colpevole dal Tribunale di primo grado del reato previsto dall'articolo 70, comma 1, del Dlgs 80/2008 per non aver dotato le scuole di competenza comunale di impianti elettrici a norma. Il sindaco si è opposto alla sentenza, ricorrendo in Cassazione, evidenziando che il soggetto responsabile delle accertate violazioni, in forza del princìpi di separazione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione, avrebbe dovuto essere individuato nel dirigente responsabile, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, ossia il dirigente dell'ufficio tecnico del Comune, cui competeva la manutenzione degli edifici scolastici.

Le precisazioni della Suprema Corte
Il ricorso, secondo i giudici di Piazza Cavour, è manifestamente infondato in considerazione della chiara formulazione della normativa. Il Dlgs 80/2008 individua quale datore di lavoro: «Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo».
Pertanto, il sindaco è esente da responsabilità in materia solo se procede all'individuazione dei soggetti cui attribuire in sua vece la qualifica di datore di lavoro antinfortunistica, viceversa, l'organo di direzione politica che non abbia espressamente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, conserva lui stesso la qualifica. Nel caso di specie il sindaco non ha formalmente attribuito la qualifica di datore di lavoro al dirigente del settore competente, con la conseguenza che ha conservato la qualifica di datore di lavoro. Ciò è, inoltre, confermato dalla comunicazione effettuata dal dirigente scolastico che ha sollecitato, sulla necessità di adeguare gli impianti, in via diretta il sindaco e non il dirigente dei servizi di manutenzione.

La sentenza della Corte di cassazione penale n. 30170/2018

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