Amministratori

Fondo matrimoniale, il Viminale richiama i sindaci sulle annotazioni in Comune

di Alessandro Vitiello

L’importanza dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della costituzione di un fondo patrimoniale «familiare», sostanzialmente un atto di pubblicità legale che rientra tra i compiti specifici degli ufficiali di stato civile, è richiamata dalla circolare dei Servizi demografici n. 12/2018.
Capita non di rado - segnala il provvedimento della direzione centrale - che il ministero sia chiamato in causa per i ritardi con cui sono effettute tali annotazioni nei registri dello stato civile, con conseguenti richieste di risarcimento. Dal compimento puntuale di quegli atti, infatti, dipende l’opponibilità a terzi dell’esistenza del fondo e quindi l’esclusione dei beni che ne fanno parte dalle procedure di esecuzione forzata (si pensi sopratutto a immobili e a titoli di credito) per i debiti contratti per finanziare bisogni diversi da quelli familiari.

Il regime di pubblicità
È il notaio rogante , entro 30 giorni dal matrimonio o dalla modifica delle relative convenzioni, a chiedere l’annotazione nei registri del Comune. Dall’assimiliazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale familiare allo stesso regime di pubblicità legale previsto dall’articolo 162 del codice civile per le convenzioni matrimoniali, infatti, riconosciuta dalla sentenza della Cassazione a sezioni riunite del 13 ottobre 2009 n. 21658, discende l’onere a carico del notaio rogante di richiedere l’«incombenza» ai Comuni.
L’ufficiale di stato civile deve procedere con tempesitività alla richiesta del professionsita (articoli 69, lettera b) e 102 del Dpr 396/2000 «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile...»), essendo la costituzione del fondo patrimoniale opponibile a terzi solo a partire dal giorno in cui sia stata effettuata l’annotazione nei registri dello stato civile (sentenza della Cassazione n. 5889/2016).
Il ritardo nell’adempimento, non essendo atto «né emendabile né redibimile», può portare a contenziosi e potenzialmente produrre danni anche gravi alle amministrazioni locali, ai quali i sindaci - conclude la circolare dei Servizi demograici - devono prestare molta attenzione.

La circolare dei Servizi demografici n. 12/2018

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