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Dagli usi civici agli avanzi di bilancio: le massime della Consulta degli ultimi mesi sulle autonomie

di Daniela Casciola

Pubblichiamo di seguito una rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce della Corte costituzionale depositate nel corso degli ultimi mesi.

Nel passaggio di funzioni anche il contenzioso provinciale va alle Regioni
Le norme regionali di attuazione della riforma Delrio, che dispongono circa il riordino e il trasferimento alle Regioni delle funzioni non fondamentali delle Province, non possono prevedere che i contenziosi relativi ai procedimenti in corso al momento della successione, che riguardano materie trasferite, debbano essere curati e sostenuti finanziariamente dalle Province. Ciò determina, infatti, una ingerenza nella materia «giurisdizione e norme processuali» che è di competenza esclusiva statale. È quanto emerge dalla sentenza n. 110/2018 della Corte costituzionale.

Bocciati i tagli alle Regioni: buco da 750 milioni
È incostituzionale il raddoppio surrettizio della durata di una manovra di finanza pubblica a carico delle Regioni ordinarie. Perciò è illegittima l'estensione al 2020 del contributo di 750 milioni di euro imposto a tali Regioni, con la legge di bilancio per il 2017. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 103/2018, con la quale viene anche affermato che le autonomie speciali non devono sottrarsi agli accordi bilaterali con lo Stato finalizzati a stabilire la quota della loro contribuzione. La censura di incostituzionalità riguarda l'articolo 1, comma 527, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), là dove prevede appunto l'estensione al 2020 del contributo di 750 milioni a carico delle Regioni ordinarie (già previsto dal primo periodo dell'art. 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66). Secondo la Corte, la disposizione censurata è in contrasto con il canone della transitorietà che deve caratterizzare le singole misure di finanza pubblica impositive di risparmi di spesa alle Regioni.

Bocciati ancora i tagli alle Province: i fondi seguono il trasferimento delle funzioni
Lo Stato non poteva imporre un prelievo forzoso ai danni delle Province per il 2017 in aggiunta a quelli già disposti precedentemente. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 137/2018. In particolare, i giudici della Consulta hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma contenuta nel decreto legge 50/2017, ovvero l'articolo 16 che disciplinava il «riparto del concorso alla finanza pubblica da parte di province e città metropolitane».La Corte ha ribadito, così, il concetto secondo cui al riordino delle funzioni debba necessariamente conseguire il passaggio delle relative risorse agli enti che ne divengono competenti, cosa che non è avvenuta e ha inevitabilmente ridotto le facoltà di spesa degli enti che si sono trovati a dover far fronte a nuove e preesistenti funzioni a parità di disponibilità economiche.

Illegittima l'attuazione del pareggio di bilancio: imposto lo sblocco degli avanzi
È incostituzionale il blocco dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato degli enti territoriali a partire dal 2020. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 101/2018 , che contiene tre dichiarazioni di illegittimità costituzionale di altrettante disposizioni della legge di bilancio del 2017, la prima delle quali ha effetto nei confronti di tutti gli enti territoriali. Le altre due riguardano, rispettivamente, la spettanza allo Stato dei proventi delle sanzioni a carico degli enti locali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia nonché il mancato conguaglio Imu in favore del Friuli Venezia Giulia.

Spetta allo stato fissare le sanzioni agli enti locali delle autonomie speciali
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 124/208 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia di Trento n. 20 del 2016 dove attribuisce alla Provincia autonoma di Trento il potere di definire le sanzioni a carico degli enti locali operanti sul territorio provinciale. La Corte ha precisato che la definizione delle sanzioni – così come il controllo di legittimità regolarità sui bilanci degli enti locali da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti – appartiene alla competenza legislativa dello Stato che la esercita «ai fini dell'attuazione del rispetto dei vincoli macroeconomici di matrice europea e nazionale». Resta ferma la peculiarità della disciplina di finanza locale delle autonomie speciali, soggetta, tuttavia, al limite esterno del rispetto dei vincoli macroeconomici assegnati all'autonomia speciale interessata.

Usi civici, l'utilizzo può cambiare solo per nuove finalità pubbliche
Solo il mutamento di destinazione dei beni civici ne consente l'utilizzazione per nuove finalità pubbliche. La sentenza della Corte costituzionale n. 178/2018, confermando il costante orientamento sull'esclusiva competenza statale nella definizione dei casi tassativi di de-classificazione demaniale dei beni d'uso civico, ha dichiarato incostituzionali le norme della legge regionale sarda 3 luglio 2017 n. 11 che prevedevano decisioni unilaterali del legislatore regionale, suscettibili di pregiudicare la pianificazione concertata in materia paesistico-ambientale. La Corte ha precisato che il mutamento di destinazione non contrasta con il regime di indisponibilità del bene civico quando avviene attraverso la valutazione delle autorità competenti, cioè del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della Regione.

Usi civici, la Regione non può prevedere un meccanismo alternativo di alienazione
La Regione non può istituire meccanismi di alienazione di terreni gravati da usi civici differenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Sono di conseguenza incostituzionali le disposizioni regionali che ne consentono l'alienazione con successiva sanatoria, in quanto gli usi civici rientrano nella tutela dell'ambiente e nell'ordinamento civile, materie di competenza esclusiva statale. Lo dice la sentenza della Corte costituzionale 113/2018.

Case popolari, bocciata la norma regionale che allunga i requisiti di residenza degli extracomunitari
È illegittima la norma della Regione Liguria che richiede per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ai cittadini extracomunitari la regolare residenza «da almeno dieci anni consecutivi nel territorio nazionale». Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza n. 106/2018, bocciando nello specifico l'articolo 4, comma 1, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2017 n. 13 che ha modificato la legge regionale 29 giugno 2004 n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 e la legge regionale 3 dicembre 2007 n. 38 (organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo).

Stabilimenti balneari, legittime le tutele ai concessionari uscenti
Le Regioni non possono restringere il campo di applicazione delle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, trattandosi di materia che rientra nella esclusiva competenza dello Stato in base all'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. Resta ferma la loro facoltà di stabilire i criteri per la selezione dei concessionari, a condizione che non siano fonti di discriminazione e non pongano in discussione la par condicio dei partecipanti (si veda anche il Quotidiano delgi enti locali e della Pa del 31 maggio). È quanto ha stabilito la sentenza della Consulta n. 109/2018.

«Sì» ai sindacati per i militari
«I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali». È il nuovo comma 2 dell'articolo 1475 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2018, sostituisce quello sinora vigente dichiarato incostituzionale perché in contrasto con l'articolo 117, comma 1, della Costituzione.

Niente obbligo di cessione per le partecipazioni nelle farmacie
L'obbligo di alienazione delle partecipazioni societarie non è applicabile alle società di gestione del servizio farmaceutico costituite con farmacisti ex dipendenti in base dall'articolo 9 della legge 475/1968. Lo afferma la Corte costituzionalecon la sentenza n. 116/2018.

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