Amministratori

Illegittimo l'affidamento della struttura sociosanitaria al privato scelto senza gara

di Michele Nico

Il Comune che affida in modo diretto a una struttura privata la concessione d'uso e gestione di un centro polifunzionale viola le regole di evidenza pubblica incorrendo nell'illegittimità dell'affidamento. Con la deliberazione n. 613/2018 l'Anac ha riscontrato, nell'operato dell'amministrazione comunale, profili di anomalia e criticità sufficienti a rendere illegittimo l'affidamento, inoltre ha disposto la segnalazione sia alla procura regionale della Corte dei conti, sia alla procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno, per l'eventuale seguito di competenza.

L'applicazione dei principi
L'intervento dell'Autorità anticorruzione conferma che i principi in materia di libera circolazione dei servizi, di par condicio, d'imparzialità e di trasparenza, si applicano anche a materie diverse dagli appalti pubblici, ovvero ad attività suscettibili di apprezzamento in termini economici. Ne deriva che i principi del diritto comunitario sono applicabili anche alle concessioni di beni pubblici, in quanto la soggezione ai principi di evidenza pubblica si fonda sulla circostanza che la concessione offra un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, come si desume dall'articolo 4 del Dlgs 50/2016 in tema di principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici esclusi.

Il caso
I fatti alla base dell'istruttoria svolta dall'Autorità si riferiscono a un immobile costruito con il finanziamento regionale per finalità di accoglienza e socio-assistenziali, con l'obiettivo di realizzare una struttura sanitaria in ausilio all'Asl operante sul territorio. Dopo le burrascose vicende che si registrano nel corso della costruzione dell'edificio – tra cui la revoca del finanziamento regionale per una destinazione ritenuta incoerente con i fondi pubblici erogati – la struttura viene ultimata e concessa senza gara a una società cooperativa in liquidazione, ossia un soggetto privato che svolge prestazioni socio sanitarie in virtù di apposite autorizzazioni regionali in regime di accreditamento, in seguito sospese.

L'analisi del Anac
Va notato che l'affidamento diretto ha luogo mediante un'ordinanza sindacale contingibile urgente per la quale l'Anac non ravvisa i requisiti di eccezionalità prescritti dall'articolo 54 del Tuel, nonché in conformità alle indicazioni di una delibera consiliare adottata quale atto di «mero indirizzo», e quindi sprovvista, dei pareri di regolarità tecnica e contabile da parte degli uffici comunali. L'istruttoria dell'Autorità dedica un ampio spazio alla normativa di riferimento e alla giurisprudenza relativa al caso, riconducibile allo schema di concessione mista di uso e gestione del bene individuato per l'erogazione di un servizio pubblico in materia di assistenza sanitaria e sociale.

la delibera dell’Anac n. 613/2018

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