Amministratori

Illegittima per incompetenza la delibera della giunta che revoca l'autorizzazione del passo carrabile

di Daniela Dattola

Il combinato disposto degli articoli 48 e 107 commi 2, 3 lett. f) e 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 (Tuel) fa sì che è viziata da illegittimità per incompetenza la deliberazione adottata dalla Giunta municipale di revoca dell'autorizzazione di un passo carrabile esistente.
La competenza spetta infatti al dirigente comunale del dervizio incaricato, il quale solo può adottare atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, siano essi positivi quale l'autorizzazione o negativi quale la revoca.
Alla Giunta comunale, invero, oltre alla competenza per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, spettano unicamente gli atti che rientrano nelle funzioni degli organi di governo dell'Ente.
Tali non possono però essere i provvedimenti di revoca quale quello in esame, tentando surrettiziamente di farlo rientrare nel novero degli atti di indirizzo.
Lo ha deciso il Tar Lazio - Latina, Sezione I, con la sentenza n. 412/2018.

Le competenze della Giunta comunale
L’articolo 48 del Tuel delinea le competenze della Giunta comunale come generali e residuali, spettando ad essa il compito di emanare tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non ricadano nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento o dei dirigenti dell'Ente, fatta salva l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Le competenze dei dirigenti comunali
Secondo l'articolo 107 commi 2, 3 lett. f) e 4 del Tuel, tutta la gestione (amministrativa, finanziaria e tecnica) compete ai dirigenti comunali, ai quali, a tal fine, sono attribuiti autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
La gestione ricomprende anche l'adozione di tutti i provvedimenti (discrezionali o meno) ed incluse le autorizzazioni e le concessioni nonché i loro simmetrici atti negativi, come la revoca, il ritiro e, più in generale, tutti gli atti di secondo grado adottati in funzione di autotutela che debbono necessariamente essere disposti seguendo la medesima procedura osservata per l'adozione del provvedimento positivo e dallo stesso organo che li ha emanati (Tar Lazio – Roma, sezione II, sentenza 26 giugno 2018 n. 7100).

Il caso
Il Condominio ricorrente ha agito per l'annullamento, previa sospensiva, di tre successive deliberazioni della Giunta municipale, le quali disponevano, rispettivamente:
-        la prima, la revoca del passo carraio autorizzato in precedenza a favore del ricorrente;
-        la seconda, la sospensione per sessanta giorni dell'efficacia della predetta deliberazione, tenuto conto della relazione del dirigente dell'Area tecnica che ha segnalato come «la revoca del passo carraio in esame determina l'impossibilità, da parte dei condomini delle n. 4 palazzine (del Condominio ricorrente), di accedere alla strada che conduce ai garage di ben n. 58 abitazioni»;
-        e la terza, la proroga di ulteriori sessanta giorni della sospensione dell'efficacia della prima deliberazione, incaricandosi lo stesso dirigente dell'Area tecnica di «individuare una possibile soluzione urbanistica alle problematiche riguardanti la revoca del citato passo carraio».

La sentenza
Il Collegio ha accolto il ricorso ed ha annullato gli atti impugnati, ritenendo sussistente ed assorbente il vizio di incompetenza della Giunta a deliberare sulla revoca del passo carrabile, anche sospendendo temporaneamente l'efficacia del provvedimento di ritiro già adottato.
Decisiva in tal senso è stata la non condivisione della tesi prospettata dall'Amministrazione resistente e dai controinteressati circa la natura di mero atto di indirizzo della prima deliberazione, «atteso che essa, lungi dall'impartire direttive agli uffici, provvede in via immediata e diretta alla gestione del singolo affare amministrativo sottopostole, disponendo di “accogliere l'istanza di revocare il passo carrabile” e di demandare agli uffici competenti gli atti consequenziali».
Il Tar ha poi proceduto ad un ulteriore scrutinio di legittimità, che ha però dato lo stesso esito negativo.
Ha infatti ritenuto il Collegio che, pur a voler considerare la menzionata deliberazione come un atto di indirizzo, la stessa, a causa della “natura stringente delle prescrizioni e delle modalità di azione prefigurate (…) sarebbe comunque un atto direttamente lesivo, come tale idoneo a radicare un interesse giuridicamente rilevante e processualmente spendibile (da parte del Condominio ricorrente).

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