Amministratori

Le segnalazioni che ricevono tutela

Non tutti gli illeciti possono formare oggetto della segnalazione, per ricevere le tutele previste nei confronti del whistleblower. Innanzitutto, l'istituto del whistleblowing non è preordinato all'accertamento di un diritto denegato al segnalante (per questo esiste la sede giurisdizionale); l'autorità amministrativa interpellata da un whistleblower si fa carico, grazie alla segnalazione, di fronteggiare il rischio che quella situazione evidenziata possa ripetersi nel futuro, intervenendo dunque affinché la PA interessata adotti misure di prevenzione del rischio di corruzione.
Ciò vuol dire , con un'espressione sintetica, che il whistleblower è tale quando si fa carico di un interesse pubblico, collettivo, e non del proprio, individuale (secondo monitoraggio Anac sull'applicazione dell'istituto per la segnalazione di illeciti nella Pa).

Le irregolarità di interesse del whistleblowing
In realtà, non esiste una lista dei reati e delle irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Tuttavia, vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. Con l'espressione whistleblower, infatti, si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione o di un'azienda che segnala, agli organi legittimati ad intervenire, violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico. La segnalazione, in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione o l'azienda di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. In particolare, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:
• penalmente rilevanti;
• poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
• suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
• suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
• tali da arrecare pregiudizio agli utenti, ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Istituto.

Il whistleblowing non riguarda il rapporto di lavoro
Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni e istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con il superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure appositamente previste per far valere i propri diritti di lavoratore.
Se le segnalazioni riguardano il rapporto di lavoro e la corretta applicazione della normativa sul lavoro e sulla previdenza (per esempio, mancato pagamento retributivo, straordinari svolti e non pagati, licenziamento illegittimo) le tutele previste in favore del dipendente sono diverse e attivabili dinanzi ad autorità differenti, quali il giudice ordinario (vale a dire il Tribunale Civile) e prima ancora dinanzi all'Ispettorato del Lavoro. Da ciò la considerazione che “se ogni denuncia di violazione dei diritti di lavoratori scaturita da situazioni di conflitto con i superiori fosse ascritta alla fattispecie del whistleblowing (che nasce, anche storicamente, da esigenze di contrasto di fenomeni corruttivi) e di conseguenza i relativi atti fossero sottratti ad accesso ne deriverebbe una irragionevole compressione del diritto di accesso ai documenti che costituisce «principio generale dell'attività amministrativa» (Tar Napoli n. 3880/2018)

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