Amministratori

Sull’appropriazione indebita si torna a procedere d’ufficio

Nell’approvare il disegno di legge Anticorruzione, che deve iniziare il suo iter parlamentare e quindi non è in vigore, il Consiglio dei ministri del 6 settembre scorso ha reintrodotto la procedibilità di ufficio del reato di appropriazione indebita se ricorre l’aggravante a effetto speciale dell’abuso delle relazioni di ufficio. La procedibilità di ufficio ricorre quanto il reato è commesso in danno di una persona offesa incapace per età o infermità o se il danno alla persona offesa è di rilevante entità. La giurisprudenza ha precisato che l’amministratore ha la detenzione non per conto proprio delle somme sulle quali opera con prelievi e pagamenti in favore del condominio. Pertanto la sua attività è un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza.

A seguito della riforma, se verrà approvata (cosa probabile), non sarà pertanto più necessario che l’assemblea del condominio autorizzi l’amministratore a presentare la querela nei confronti del precedente amministratore per il reato di appropriazione indebita entro novanta giorni dalla data in cui è stato scoperto il reato. In ogni caso anche il singolo condòmino può presentare singolarmente la querela in quanto anche lui è persona offesa del reato, quanto meno delle sue quote condominiali.

In tale caso come parte civile nel processo penale, se ha presentato la querela nei 90 giorni da quanto ha scoperto il reato, si costituirebbe il singolo condòmino e potrebbe richiedere la affermazione della penale responsabilità dell’amministratore e la sua condanna delle spese della sua difesa e del risarcimento del danno, magari con l’irrogazione di una provvisionale al cui pagamento subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena.

Attualmente è ancora in vigore l’articolo 10 del Dlgs 36/2018, che ha escluso la procedibilità di ufficio per il reato, con la conseguenza che la querela, secondo le regole ordinarie stabilite dall’articolo 124 del Codice penale, deve essere presentata entro novanta giorni da quello in cui ha la notizia del fatto. La norma transitoria del Dlgs 36/2018 per i procedimenti pendenti consente al pubblico ministero o al giudice di informare la persona offesa del diritto di presentare la querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa.

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