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Vecchie sanzioni sulla privacy sanate con bonifico

Non è necessario trasmettere al Garante della privacy copia del versamento effettuato e, in caso di contestazione con più violazioni, si può scegliere di definirne in maniera agevolata solo una parte, purché lo si indichi nella causale del pagamento. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Autorità della riservatezza attraverso una serie di Faq pubblicate sul sito circa la sanatoria del contenzioso pregresso.

Si tratta della possibilità riconosciuta dal recente decreto legislativo 101, di coordinamento della normativa nazionale con il regolamento europeo, di pagare in misura ridotta, pari a due quinti del minimo edittale, le violazioni contestate dal Garante prima del 25 maggio scorso, data di operatività delle regole Ue sulla privacy. Il pagamento dovrà essere effettuato - con bollettino postale o bonifico - entro il 18 dicembre prossimo e l’Authority ha messo a punto una tabella con gli importi sanzione per sanzione.

Una delle Faq dell’Autorità precisa, inoltre, che nel caso di violazione commessa prima del 25 maggio ma contestata dopo tale data, non è possibile avvalersi della definizione agevolata. Pertanto, in tali situazioni il Garante concluderà il procedimento secondo le vecchie regole, ovvero con un provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.

Altro chiarimento riguarda la procedura da seguire se si decide di non aderire alla definizione agevolata: in tal caso, l’interessato può presentare nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019 oppure procedere, sempre entro tale data, al pagamento dell’intero importo riportato nell’atto di contestazione. Se non si verificherà alcuna di queste condizioni, l’Autorità iscriverà a ruolo la somma non pagata.

La sanatoria del vecchio contenzioso è stata concepita per alleggerire l’attività del Garante nel momento di passaggio al regolamento europeo e permettergli di concentrarsi sull’applicazione del nuovo sistema sanzionatorio (per quanto, sempre il Dlgs 101 ha previsto al riguardo un periodo di tolleranza di otto mesi, che si concluderà il 17 maggio 2019).

I procedimenti interessati dalla definizione agevolata sono circa 1.200 e potrebbero garantire, in teoria, un gettito di quasi cinque milioni di euro, a fronte, però, di una perdita di sette milioni, pari al mancato incasso dell’importo totale della sanzione.

Le Faq del Garante

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