Amministratori

Danno erariale al sindaco per la revoca anticipata della posizione organizzativa

di Vincenzo Giannotti

La revoca anticipata dell'incarico di posizione organizzativa di un dipendente, al di fuori delle regole legislative e contrattuali, la cui illegittimità sia stata accertata dal Tribunale del lavoro, comporta la responsabilità in capo al sindaco che l’ha adottata, con conseguente danno erariale pari alla retribuzione di posizione e di risultato riconosciuta dal giudice al dipendente estromesso. Queste le indicazioni della sentenza n. 59/2018 della Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Molise.

Il caso
Il sindaco di un Comune ha estromesso il responsabile dell'ufficio tecnico per una serie di inadempimenti. Data la mancanza di altri professionisti, prima che si svolgesse il concorso per la categoria giuridica D3 non posseduta dal dipendente, gli incarichi apicali erano stati conferiti per diversi anni a professionisti esterni mediante specifica convenzione. Il giudice del lavoro adito dal dipendente ha riconosciuto l'illegittimità della revoca anticipata, effettuata in violazione di legge e del contratto collettivo nazionale che scandiscono procedure tipizzate, come in caso di intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall'ente. Il primo cittadino è stato, pertanto, rinviato a giudizio dalla Procura per il danno erariale causato dall'illegittima estromissione del dipendente al di fuori delle procedure tipizzate previste dalla normativa.
Il sindaco si è difeso sostenendo di aver correttamente agito per il superiore pubblico interesse al fine di una gestione efficiente che avrebbe potuto essere assicurata dall'apporto di professionisti esterni convenzionati e, successivamente, mediante assunzione di uno specialista attraverso un concorso pubblico. Il sindaco ha precisato, inoltre, che lo stesso Tar ha dato ragione al Comune sull'indizione del concorso per la categoria giuridica D3, dove era richiesta la laurea non posseduta dal dipendente, e rigettato l'impugnazione da parte del dipendente che non ha potuto partecipare per mancanza del titolo di studio richiesto.

Le conclusioni del collegio contabile
Secondo i giudici contabili molisani non può non essere evidenziata la colpa grave da parte del sindaco che non ha seguito le indicazioni contrattuali, in merito alla revoca anticipata della posizione organizzativa, tanto da essere l'amministrazione condannata dal giudice del lavoro al pagamento della retribuzione di posizione e di risultato per un periodo di circa tre anni, ossia fino alla conclusione della nomina del vincitore del concorso pubblico. L'illegittimità discende, inoltre, dalla non corretta applicazione della normativa del testo unico che prevede la possibilità di conferire incarichi all'esterno solo in mancanza di professionalità interne che, nel caso di specie, vi erano. Pertanto, conclude il collegio contabile, ferma rimanendo la contrarietà alla legge della revoca anticipata dell'incarico di posizione organizzativa, anche la sequenza di incarichi esterni affidati dall'ente risulta in contrasto con le disposizioni normative. Il danno erariale causato all'ente corrisponde alla condotta contra legem da parte del sindaco, infatti ove queste condotte non fossero state poste in essere (procedimento di cosiddetta eliminazione mentale) evidentemente non si sarebbe avuta una sentenza di condanna del Comune e dunque gli esborsi inutili non si sarebbero realizzati. Rispetto a questi inutili esborsi il collegio contabile riconosce, tuttavia, una riduzione essendo la decisione stata presa pur sempre in ambito collegiale dalla giunta comunale pur essendo il solo sindaco l'effettivo proponente e colui che ne ha dato attuazione con i successivi provvedimenti monocratici.

La sentenza della Corte dei conti Molise n. 59/2018

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