Amministratori

La pubblicazione dell’atto sul sito dell'ente non è sempre pubblicità legale

di Pietro Alessio Palumbo

Se manca la disposizione normativa che attribuisce espressamente valore di pubblicità legale, la pubblicazione dell'atto sul sito web dell'ente non costituisce presunzione legale di conoscenza. Questo il «rivoluzionario» principio contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 5570/2018.

Necessaria una norma
Il Collegio conviene, innanzitutto, sulla premessa generale secondo la quale l'effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una specifica disciplina di legge che attribuisca senza sottintesi questo valore alla forma di pubblicità utilizzata.
Questa norma è l'articolo 32 della legge 69/2009 secondo cui gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale, s'intendono assolti con la pubblicazione sui siti web istituzionali.
Il Collegio mette in evidenza che la giusta lettura della disposizione va operata in combinato con l'articolo 54, comma 4-bis del Codice dell'amministrazione digitale, il quale stabilisce che ogni forma di pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei (soli) casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento stesso. Quindi, la pubblicazione telematica dell'atto costituisce forma valida di pubblicità, in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione, solo quando sia imperativamente impressa in precise scelte normative.
I concetti di esecutività e di conoscenza legale dell'atto amministrativo, non sono affatto coincidenti e di conseguenza automaticamente sovrapponibili. La pubblicità, funzionale all'acquisizione di esecutività dell'atto, non deve necessariamente assolvere anche alla funzione di rendere opponibili ai terzi, i fatti per i quali è prevista.
Nel momento in cui si tratta di determinare (in via interpretativa) gli effetti di conoscenza legale associabili o meno a questa tipologia di esternazione comunicativa, le norme in tema di pubblicazione telematica degli atti, sottostanno a un canone di interpretazione restrittiva, tassativa. In ogni caso, vanno applicate con prudenza e cautela. A favore dell'approccio prudente e ponderato, depone in special modo la mancanza di una disposizione di carattere generale in grado di equiparare, nella loro efficacia giuridica, tutte le forme previste di pubblicità degli atti.

Il digital divide
Nello stesso senso di marcia, anche l'esigenza di garantire regole chiare e uniformi, in considerazione della propensione e capacità nei confronti del mezzo telematico dei soggetti che producono ovvero che utilizzano i servizi della Pa (il cosiddetto digital divide). È necessario in ogni caso privilegiare, in presenza di dubbi esegetici sul regime decadenziale dell'azione impugnatoria, sempre l'opzione di sindacato istruttorio più favorevole all'esercizio pieno ed incondizionato del diritto di difesa, nel rispetto delle coordinate costituzionali di effettività della tutela giurisdizionale.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 5570/2018

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