Amministratori

Alla giurisdizione ordinaria le controversie sulla fase esecutiva del rapporto concessorio

di Emanuele Guarna Assanti

In tema di sovvenzioni e di contributi pubblici, successivamente all’attribuzione del beneficio, il destinatario risulta titolare di un diritto soggettivo, per cui in caso di controversia per un preteso inadempimento del destinatario la giurisdizione spetta al Giudice ordinario, anche se ci si ritrovi in presenza di provvedimenti amministrativi di revoca, di decadenza o di risoluzione.
È quanto dispone il Tar Toscana con sentenza n. 1316/2018.

Il fatto e la questione giuridica
Con ricorso al Giudice amministrativo i ricorrenti impugnavano un provvedimento di decadenza dalla graduatoria e la revoca del contributo corrisposto disposto dalla Regione Toscana in forza di alcune previsioni di un bando di un programma regionale finalizzato a rendere autonomi i giovani, non avendo i medesimi comunicato alla Regione Toscana il cambio di residenza e l’abbandono dell’alloggio.
L’Amministrazione regionale, costituendosi in giudizio, proponeva eccezione preliminare di difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore del Giudice ordinario, sulla base del rilievo della mancanza di ogni profilo relativo all’esercizio di un potere autoritativo dell’Amministrazione.

La decisione
Il Giudice amministrativo accoglie l’eccezione proposta dall’Amministrazione resistente poiché nel caso di specie, si è in presenza della contestazione giudiziale di un provvedimento di revoca di un contributo che nasce dall’inadempimento dell’obbligo di comunicare alla Pa concedente le modificazioni sopravvenute dei requisiti di concessione del beneficio, che rientra nella fase esecutiva del rapporto concessorio.
Il Giudice aderisce, in tema, a un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, successivamente all'attribuzione del beneficio, il destinatario risulta titolare di un diritto soggettivo e non di un interesse legittimo che, al contrario, ricorre se la controversia riguarda una fase procedimentale precedente all’attribuzione del beneficio o se il provvedimento sia annullato o revocato per vizi di legittimità o di contrasto iniziale con il pubblico interesse.

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