Amministratori

Comune sciolto per mafia, garantito all'ex sindaco il diritto di accedere agli atti

di Amedeo Di Filippo

Il sindaco revocato dalla carica a causa dello scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose ha diritto di accedere agli atti da cui scaturisce lo scioglimento. Lo ha disposto il Tar Sicilia con la sentenza n. 2122/2018.

Il caso
L'ex sindaco di un Comune sciolto per il pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata secondo quanto stabilito dall'articolo 143 del Tuel ha chiesto l'accesso, per esercitare in giudizio il proprio diritto di difesa, alla relazione redatta dal ministero dell'Interno a sostegno della proposta di scioglimento, al verbale della seduta del Consiglio dei Ministri, alla relazione redatta dalla commissione d'accesso, al rapporto del prefetto. Documentazione classificata come riservata dall'amministrazione dell'Interno, in quanto finalizzata alla adozione dei provvedimenti in applicazione della normativa antimafia. Tesi non condivisa dal Tar Sicilia che ha dichiarato fondato il ricorso per difetto di motivazione e ordinato l'esibizione dei documenti.

Le regole
L'amministrazione si era appellata all'articolo 3, comma 1, lettera m), del Dm 415/1994, secondo cui, in relazione all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità, sono sottratti all'accesso gli atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori degli enti locali.
I giudici palermitani hanno ribadito l'orientamento secondo cui l'articolo 3 deve essere interpretato in senso non strettamente letterale, altrimenti sorgerebbero dubbi sulla sua legittimità, in quanto si determinerebbe una sottrazione generalizzata alle richieste ostensive di quasi tutti i documenti formati dall'amministrazione dell'Interno, con palese violazione dell'articolo 24, comma 7, della legge 241/1990 che garantisce l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti. Deriva che, si legge nella sentenza, l'amministrazione deve motivare «in modo rigoroso l'esistenza di eventuali e concrete ragioni di eccezionale prevalenza dell'esigenza di riservatezza su quella della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi del ricorrente».

La segretezza
Il Tar Sicilia ha valutato l'ulteriore argomento correlato al regime della riservatezza in base all'articolo 42 della legge 124/2007 che regola le «classifiche di segretezza» e limita la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali. Per la trattazione di informazioni classificate segretissimo, segreto e riservatissimo è necessario altresì il possesso del nulla osta di sicurezza (Nos). Ma neppure questo argomento è stato ritenuto condivisibile, in quanto le classifiche di segretezza impongono una serie di prescrizioni di protezione in ordine alla conservazione, alla riproduzione e alla circolazione degli atti ma non sono idonee a vanificare l'esercizio costituzionalmente tutelato del diritto di difesa per cui non precludono la conoscenza della notizia, a meno che il documento non sia coperto anche dal più pregante vincolo di segretezza derivante dall'apposizione del segreto di Stato.

La riservatezza
Altro argomento utilizzato è che i documenti inerenti lo scioglimento per infiltrazioni della criminalità organizzata sono di vietata divulgazione in base all'articolo 262 del codice penale, che punisce chiunque riveli notizie delle quali l'autorità competente ha vietato la divulgazione. Argomento che il Tar Sicilia collega al più corretto riferimento dell'articolo 329 del codice fi procedure penale, secondo cui gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su queste richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Ma nemmeno questa tesi è stata accolta dai giudici amministrativi i quali ribadiscono che anche nel caso di documenti collegati con un procedimento penale non sussiste una preclusione automatica e assoluta alla loro conoscibilità, dato che l'esistenza di un'indagine penale non è di per sé causa ostativa all'accesso a documenti che siano confluiti nel fascicolo del procedimento penale o che in qualsiasi modo possano risultare connessi con i fatti oggetto di indagine.

La sentenza del Tar Sicilia n. 2122/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©