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Imposta di soggiorno e multe non pagano i vigili a tempo

I proventi che i Comuni incassano con l’imposta di soggiorno non possono essere utilizzati per finanziare assunzioni flessibili di vigili urbani in quanto non si stabilisce in questo modo il necessario nesso con il turismo.
È questo il principio di fondo affermato dalla deliberazione 114/2018 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania. Analoghe conclusioni sono state tratte dalla Corte dei conti della Puglia con il parere 141/2018 per il finanziamento delle assunzioni flessibili dei vigili con i proventi delle sanzioni per le inosservanze del Codice della Strada.

Le ragioni dell’esclusione
Entrambe le pronunce limitano gli spazi di assunzioni flessibili dei vigili, e non consentono alle amministrazioni comunali di destinare a questa finalità risorse che entrano nel bilancio dell'ente e che non determinano quindi appesantimenti e irrigidimenti nella spesa per il personale. Si deve considerare che, sulla scorta di questo parere, un orientamento analogo debba essere tratto anche per la destinazione alle assunzioni flessibili dei vigili finanziate dai proventi della tassa di sbarco nelle isole minori.
Alla base dell’esclusione della possibilità di utilizzare per il finanziamento delle assunzioni flessibili dei vigili dei proventi dell’imposta di soggiorno c’è la considerazione che questa deve essere considerata come «una imposta di scopo». Come è noto, questa forma di tassazione ha un vincolo di destinazione molto preciso, che ne impedisce l’utilizzo per il finanziamento delle esigenze dell'ente.
Il parere mette in evidenza che il dettato normativo è alquanto incerto per ciò che riguarda la destinazione dei proventi, visto che si parla in termini generici «di interventi in materia di turismo». Mentre è più preciso per l’individuazione dei presupposti dell’imposta e dei soggetti passivi.

La destinazioni delle risorse
Nonostante questi aspetti, si deve arrivare alla conclusione per cui la destinazione di queste risorse al finanziamento delle assunzioni flessibili di vigili stagionali è da considerare inibita in quanto in questo modo si avrebbe solamente una connessione «in via indiretta».
Le assunzioni dei vigili non possono infatti in alcun modo essere considerate «un intervento in materia di turismo». Gli appartenenti ai corpi di polizia locale hanno infatti assegnati una pluralità di attribuzioni, basta ricordare gli innumerevoli compiti che svolgono in materia di polizia amministrativa, compiti che non hanno nulla a che vedere con il turismo.
Non si può arrivare a questa finalizzazione neppure in via successiva, cioè sulla base di una destinazione concretamente praticata per questa finalità delle assunzioni dei vigili. A una tale soluzione sono infatti da considerare ostativi i principi dettati dall’armonizzazione dei sistemi contabili che richiedono una finalizzazione non solo ex post, ma anche ex ante.

La delibera della Corte dei conti Campania n. 114/2018

La delibera della Corte dei conti Puglia n. 141/2018

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