Amministratori

La convocazione del consiglio comunale non può essere consegnata nelle mani di chi non è autorizzato al ritiro

di Ulderico Izzo

L’avviso di convocazione delle sedute consiliari è lo strumento indispensabile per il corretto e regolare funzionamento dell’organo consiliare, consentendo ai Consiglieri comunali, diretti rappresentanti della comunità, non solo di essere informati delle riunioni dell’assise cittadina, ma soprattutto di potervi partecipare attivamente, contribuendo in modo pieno e consapevole alle scelte strategiche e alle decisioni fondamentali della vita stessa dell’Ente, anche attraverso il necessario ruolo di controllo sull’organo esecutivo. In tal senso non è sufficiente che l’avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, sia solo regolarmente inviato al Consigliere comunale, ma è necessario che lo stesso non solo lo abbia effettivamente ricevuto, ma che tra il momento della ricezione e quello della seduta consiliare intercorra un ragionevole lasso temporale affinché il mandato consiliare possa essere effettivamente svolto in modo serio, completo e consapevole. 
È questo il principio enunciato dal Tar Campania con la sentenza n.6129/2018.

Il fatto
Una Consigliera comunale, di un Comune campano ha impugnato dinanzi al Tar del Capoluogo tutte le deliberazioni adottate dall’assise cittadina nella seduta consiliare del 3 agosto, ritenendo violato il suo ufficio per non aver ricevuto alcuna formale comunicazione relativa alla convocazione del Consiglio comunale.
L’Amministratrice locale comunque è venuta a conoscenza in via informale della convocazione della seduta del 3 agosto 2018 e vi ha partecipato, dichiarando in quella sede, appunto, la mancanza della convocazione, cosa che non le aveva consentito di prendere visione degli atti, depositati presso l’Ufficio di segreteria.
Il Segretario comunale non acconsentiva alla richiesta di rinvio della seduta avanzata dalla Consigliera comunale e i lavori consiliari si concludevano con l’approvazione delle deliberazioni impugnate.

La decisione
Il Tar del Capoluogo partenopeo ha accolto il ricorso, che ha prodotto l’annullamento di atti fondamentali, perché il Comune ha errato nel ritenere valida l’avvenuta convocazione consegnata nelle mani del padre della Consigliera comunale, nel senso che tale modalità di consegna non era idonea a garantire la necessaria comunicazione della convocazione con conseguente oggettiva lesione dello ius ad officium.
La decisione in rassegna pone in evidenza la lesione delle prerogative del Consigliere comunale che non ha potuto esercitare il suo ufficio.

Conclusioni
Il principio enunciato dalla sentenza del Tar campano è di estrema chiarezza: le modalità di convocazione del Consiglio comunale sono disciplinate, in base al rinvio operato dall'articolo 38, comma 2, del Tuel (Dlgs n. 267/2000), dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
La convocazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal suddetto regolamento; in caso difforme la convocazione si ritiene non effettuata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©