Amministratori

Consorzi pubblici, crediti bancari al giudice ordinario

di Francesco Machina Grifeo

Le banche che svolgono il servizio di cassa per i consorzi impegnati nello svolgimento dei servizi pubblici devono rivolgersi al giudice ordinario per ottenere eventuali crediti non riconosciuti.

Le Sezioni unite civili della Cassazione, sentenza n. 28651/2018, hanno così definitivamente respinto il ricorso UniCredit che aveva impugnato davanti al giudice amministrativo la delibera con cui l'assemblea del Consorzio Asa - Azienda Servizi Ambiente della Comunità Montana Alto Canavese (attiva nello smaltimento rifiuti, ora in amministrazione straordinaria) aveva approvato in pareggio il bilancio consuntivo 2008. Senza dunque riconoscere alla banca «un credito per l'erogazione di un'anticipazione non rimborsata». Secondo UniCredit tuttavia ciò era avvenuto «mediante artifici contabili». Proposto ricorso, prima il Tar Piemonte e poi il Consiglio di Stato hanno però declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ed hanno evidenziato che pur essendo il Consorzio Asa un organismo di diritto pubblico, la delibera di approvazione del bilancio era priva di qualunque connotato autoritativo e non costituiva espressione di discrezionalità amministrativa, per cui l'atto non era riconducibile all'esercizio di un pubblico potere.

La sentenza della Corte di cassazione n. 28651/2018

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