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La Corte dei conti può segnalare alla Consulta la legge regionale a rischio costituzionalità

di Andrea Alberto Moramarco

La Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione può censurare la costituzionalità di una legge regionale adottata senza competenza. La legittimazione deve essere riconosciuta non solo in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, ma, più in generale, in relazione a tutte le norme costituzionali che, in modo diretto o indiretto, incidono sulla materia della finanza pubblica. L'affermazione è della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 196/2018, ha dichiarato incostituzionali due norme della Regione Liguria istitutive del ruolo dei vice dirigenti regionali al di fuori della contrattazione nazionale di comparto e in violazione della competenza statale.

Il caso
La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, in sede di parificazione del rendiconto generale della Regione Liguria per l'esercizio 2016. Nell'ambito di questo giudizio i giudici contabili liguri avevano osservato che l'istituzione del ruolo dei vice dirigenti regionali, previsto dall'articolo 10 della legge regionale 10/2008, comportava un incremento del Fondo per il trattamento accessorio del personale regionale (articolo 2 della legge 42/2008) in contrasto con quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale e di comparto, cui rinvia la legislazione statale. In questo modo si determinava una violazione non solo dell'articolo 81 della Costituzione in tema di bilancio, ma ancor prima dell'articolo 117, comma 2, lettera l) che fissa la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile. La violazione della competenza esclusiva statale da parte della Regione avrebbe determinato una «dinamica espansiva della spesa di personale non sottoposta alla verifica dei soggetti deputati dalla legge a verificarne i presupposti» e cioè dell'Aran.
Non potendo perciò applicare norme di dubbia legittimità costituzionale, la Corte contabile ha interpellato la Corte costituzionale, ritenendo di avere legittimazione nel sollevare la relativa questione di illegittimità, non solo in riferimento all'articolo 81 della Costituzione, ma in relazione a «tutte quelle disposizioni di legge che determinano effetti modificativi dell'articolazione del bilancio». Dal canto suo, la Regione Liguria dubitava della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di legittimità costituzionale in riferimento a parametri diversi da quelli che presiedono alla costituzione finanziaria, mentre nel merito riteneva che la previsione normativa regionale fosse espressione dell'autonomia organizzativa dello stesso ente regionale.

La legittimazione della Corte dei conti
Innanzitutto, la Corte costituzionale si interroga sull'estensione della facoltà dei giudici contabili di sollevare questione di costituzionalità in sede di parificazione. All'esito della ricostruzione dell'evoluzione legislativa (legge 468/1978, Dl 174/2012, legge costituzionale 1/2012) e della stessa giurisprudenza della corte (sentenze nn. 244/1995 e 213/2018), i giudici affermano la possibilità per le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di sollevare le questioni di legittimità, a condizione che nel giudizio vi siano: l'applicazione di parametri normativi; la giustiziabilità del provvedimento in relazione a situazioni soggettive dell'ente territoriale; il pieno contraddittorio. Nell'esercizio di questa funzione giurisdizionale, poi, la facoltà è consentita avverso tutte «le disposizioni di legge che determinano, nell'articolazione e nella gestione del bilancio stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri finanziari», nonché da tutti gli altri precetti costituzionali che «custodiscono la sana gestione finanziaria».

La violazione della competenza statale
L'esigenza di fugare zone d'ombra nel controllo di costituzionalità, poi, spinge la Corte costituzionale ad analizzare nel merito le questioni proposte e ad accogliere le censure sollevate dai giudici contabili.
La normativa censurata determina un effetto espansivo della spesa, mediante un aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio con cui la Regione retribuisce i vice dirigenti, i quali non avrebbero potuto aspirare a questo trattamento economico. È qui evidente «l'illegittimità dell'iniziativa del legislatore ligure che ha disposto una spesa priva di copertura normativa, e quindi lesiva dell'art. 81, quarto comma, Cost., in quanto relativa a una voce, quella che concerne l'indennità dei vice-dirigenti regionali, connessa all'istituzione di un ruolo del personale regionale, avvenuta senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva e in violazione della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile».

La sentenza della Corte costituzionale n. 196/2018

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