Amministratori

Revoca quasi impossibile per il ragioniere capo

di Vincenzo Giannotti

I nuovi principi contabili hanno inciso in modo significativo sul ruolo del responsabile dei servizi finanziari, tanto che l'Osservatorio sulla finanza locale e la contabilità degli enti locali, ha emanato un atto di orientamento teso a evitare strumentali rotazioni degli incarichi o revoche anticipate in considerazione del delicato ruolo attribuitogli dall'ordinamento.

Le indicazioni del decreto del 2012
Si ricorda come le iniziali indicazioni del Dl 174/2012 prevedevano che «L'incarico di responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 153, comma 4, può essere revocato esclusivamente in caso di gravi irregolarità riscontrate nell'esercizio delle funzioni assegnate. La revoca é disposta con Ordinanza del legale rappresentante dell'Ente, previo parere obbligatorio del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato». La norma, tuttavia, è stata successivamente espunta in sede di conversione dalla legge 213/2012, mentre sono restate intatte le ulteriori funzioni che attribuiscono al responsabile finanziario il controllo sugli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica, disponendo, altresì, che nell'esercizio di queste funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce «in autonomia», segnalando, fra l'altro, eventuali squilibri anche alla Corte dei conti. Precisa l'Osservatorio come, la Consulta (sentenza n. 184/2016) abbia avuto modo di esaltare la regola che la copertura economica di spese ed equilibri di bilancio sono due facce della stessa medaglia dal momento che l'equilibrio presuppone che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle risorse. Pertanto, nel ruolo affidato al responsabile del servizio finanziario è di primaria importanza la realizzazione di questi obiettivi con la conseguenza della tendenziale stabilità nel tempo della figura del responsabile finanziario.

Sulla rotazione degli incarichi
Una volta chiarita la necessaria stabilità del ruolo del responsabile dei servizi finanziari è necessario trovare un coordinamento con le disposizioni dei piani anticorruzione che indicano come necessaria la rotazione degli incarichi dirigenziali. In questo caso una rotazione del ruolo del responsabile finanziario non potrà che essere attentamente valutata dall'ente tenendo conto obbligatoriamente dell'infungibilità di questa figura dirigenziale, con alcune precisazioni.
La prima precisazione riguarda la verifica che la rotazione non comprometta il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e cioè che non siano in alcun modo compromesse le funzioni di conservazione e salvaguardia degli equilibri di bilancio. In altri termini le motivazioni di una rotazione dell'incarico dovranno essere indirizzate sulle necessarie competenze professionali del nuovo responsabile necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni del servizio finanziario.
La seconda precisazione riguarda la sostanziale infungibilità della posizione del responsabile finanziario con obbligo di soprassedere dall'attuare la misura di prevenzione della corruzione qualora non sia in grado di garantire il conferimento dell'incarico a soggetti dotati delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

Sulla revoca degli incarichi
Al fine di stabilire ed evitare che l'ente possa attuare forme discriminatorie di risoluzione anticipata degli incarichi dei responsabili degli uffici finanziari, l'Osservatorio fa proprie le prime indicazioni del Dl 174/2012 ma, in considerazione della sua espunzione in sede di conversione in legge, mediante specifico inserimento nel regolamento di contabilità. In altri termini, il regolamento di contabilità potrà prevedere che la revoca sindacale dell'incarico di responsabile finanziario, attesa l'assoluta prevalenza delle sue attribuzioni alla tutela di profili ordinamentali, potrà essere limitata ai casi di gravi e riscontrate irregolarità contabili e subordinata all'acquisizione di un parere obbligatorio e vincolante del Consiglio dell'ente, da comunicare entro 30 giorni dall'adozione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

L’atto dell’Osservatorio sulla finanza locale e la contabilità degli enti locali

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