Amministratori

Per il «no» della Regione all’impianto eolico non basta il parere dell’Arpa fuori dalla Conferenza di servizi

di Cosimo Brigida

Il diniego della Regione al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili non può basarsi esclusivamente sul parere dell'Arpa, tanto più se espresso fuori dalla conferenza di servizi. Secondo quanto emerge dalla sentenza n. 6342/2018 del Consiglio di Stato, per rilasciare l'autorizzazione la Regione è tenuta a convocare una conferenza di servizi a cui può invitare anche soggetti tecnici come l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente). Sebbene la decisione finale competa alla Regione, tuttavia la stessa non può prescindere dal considerare le risultanze emerse dalla conferenza di servizi e le posizioni prevalenti espresse in quella sede.

I fatti
La controversia è insorta in seguito al diniego della Regione all'istanza presentata da una società privata per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentata da fonte rinnovabile (eolica, fotovoltaica). La società ha impugnato il provvedimento di diniego contestando il fatto che lo stesso fosse fondato esclusivamente sul parere di un organo tecnico/consultivo della Regione l'Arpa, peraltro espresso al di fuori della conferenza di servizi. La Regione ha appellato la sentenza del Tar che aveva accolto il ricorso.

La decisione
In merito alla possibilità di acquisire il parere dell'ARPA nell'ambito della conferenza di servizi finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR secondo cui la Regione può invitare alla conferenza di servizi anche amministrazioni od organi tecnici, quali l'ARPA, non titolari di competenze decisorie in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sussistendo, sul punto, discrezionalità amministrativa. Tale discrezionalità deve comunque esercitarsi nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, al fine di non snaturare lo strumento decisorio della conferenza di servizi di cui all'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003.

Sulla possibilità di poter acquisire lo stesso parere al di fuori della conferenza di servizi e successivamente alla chiusura della stessa, l'organo giudicante conferma l'orientamento della giurisprudenza, riguardo all'art. 12, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 387 del 2003. Secondo tale orientamento, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione, che è tenuta a convocare la conferenza di servizi a cui devono partecipare le Amministrazioni interessate al progetto ed esprimere in tale sede i pareri di cui sono investite per legge. Il parere negativo espresso al di fuori della conferenza è illegittimo. Naturalmente se tale orientamento giurisprudenziale vale per i soggetti che, in quanto portatori di interessi previsti dalla norma, sono obbligati a partecipare al procedimento conferenziale, a maggiore ragione vale per l'ARPA, in quanto organo tecnico-consultivo.

L'iter decisorio risulta articolato in due fasi: la prima che si conclude con la determinazione della conferenza di servizi e la successiva che si conclude con l'adozione del provvedimento finale, riservata all'Autorità procedente previa valorizzazione delle risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti ivi espresse. Quest'ultima regola è flessibile, in quanto resta ferma l'autonomia del potere provvedimentale dell'Autorità, purché dotato di adeguata motivazione.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 6342/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©