Amministratori

Elezioni, non hanno effetti le dichiarazioni alla stampa senza atti formali alla presentazione della lista

di Ulderico Izzo

In sede di attribuzione dei seggi di Consigliere comunale non ha rilevanza giuridica, senza un formale atto di collegamento, la dichiarazione di voto in favore di uno dei candidati alla carica di Sindaco espressa nel turno elettorale di ballottaggio da parte di esponenti di liste non apparentate nel primo turno allo stesso candidato. È quanto afferma il Tar Lombardia, Milano, con la sentenza n. 2210 del 2018.

Il fatto
Dinanzi al Tribunale amministrativo meneghino è stato impugnato il verbale delle operazioni elettorali e di proclamazione degli eletti nel turno elettorale di ballottaggio del 24 giugno 2018 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di un Comune lombardo.
Il ricorrente ha chiesto l’assegnazione di due seggi ai Consiglieri di minoranza sul presupposto che due dei partecipanti alla competizione elettorale (attuali controinteressati), pur appartenendo alla minoranza, avrebbero sostenuto al secondo turno la lista vincitrice con un post pubblicato su un social network a cui avrebbe dato riscontro altro post del candidato Sindaco, poi vincitore al ballottaggio.

La decisione
La sentenza in rassegna è meritevole di pregio giuridico, perché poggia sulla corretta interpretazione della normativa di riferimento e della giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato.
La tesi sostenuta dal ricorrente non ha trovato ingresso, in quanto l’articolo 72, commi secondo e settimo, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 impone, in entrambi i due possibili turni elettorali, una reciproca manifestazione di volontà nel senso del collegamento tra il candidato alla carica di Sindaco e i delegati delle liste interessate.
Si tratta di manifestazioni di volontà che, per avere valore ed efficacia giuridica, devono sostanziarsi in atti formali da produrre entro il termine prestabilito a pena di decadenza.
In realtà, la legge, mentre con riguardo al primo turno prescrive che la dichiarazione di collegamento sia fatta all’atto della presentazione della candidatura, nessuna specifica disciplina detta per il caso di ballottaggio.
Tuttavia, poiché in entrambe le ipotesi l’apparentamento tra il candidato Sindaco e le liste che lo sostengono dovrà poi risultare dalla scheda per l’espressione del voto e, soprattutto, rileva ai fini dell’attribuzione del cosiddetto premio di maggioranza in sede di assegnazione dei seggi (secondo le modalità di cui agli articoli 71 e 73 del Dlgs n. 267 del 2000), le convergenti dichiarazioni del candidato e dei delegati delle liste interessate, che detto collegamento manifestano, non possono che assumere la forma scritta e, quindi, concretarsi in uno o più atti scritti da presentarsi, come per la dichiarazione di candidatura, alla segreteria del Comune per gli ulteriori adempimenti.

Conclusioni
Non può essere condivisa, pertanto, la tesi secondo la quale, in sede di assegnazione dei seggi di Consigliere comunale a seguito di ballottaggio, pur in mancanza di un formale atto di collegamento, debba tenersi conto anche della volontà di sostenere la candidatura del Sindaco risultato eletto altrimenti manifestata.

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