Amministratori

La Pa non risponde del ritardo dell’iter amministrativo se si tratta di contratto tra privati

di Paola Rossi

Il Comune non risponde della propria inerzia se la sua azione amministrativa era posta come condizione sospensiva di un contratto a cui è estraneo. Così la Cassazione, con l'ordinanza n. 31567 di ieri, ha escluso che Roma Capitale fosse responsabile del mancato rispetto dei tempi dettati da un protocollo d'intesa finalizzato alla concessione di una cubatura edificabile con cui Comune e soggetti interessati concordavano di sottoporre la variante al piano regolatore generale della Capitale all'ok dell Regione Lazio. E soprattutto - afferma la Cassazione - non è responsabile verso chi ha ceduto quote societarie con l'ulteriore condizione sospensiva di un maggior corrispettivo all'avverarsi di un aumento di cubatura di cui avrebbe profittato il cessionario.

La clausola sospensiva tra terzi
Nessuna violazione del diritto di credito del terzo perché l'iter si è concluso oltre i termini determinando la caducazione della condizione. Il privato cedente delle quote e possibile beneficiario di una cifra contrattuale aggiuntiva al momento dell'approvazione comunale di un'ulteriore cubatura a vantaggio del concessionario, aveva chiamato in causa il Comune per la lesione del proprio diritto di credito. Ottenuta ragione in primo grado la situazione veniva ribaltata in appello negando il risarcimento dei danni a carico del Comune. Negazione che la Cassazione conferma dichiarando che il diritto di cui si lamentava la lesione di fatto non esisteva per il mancato avveramento della condizione sospensiva. E se si può dire che sussisteva un interesse giuridico della parte privata, che si riteneva danneggiata dal superamento dei tempi previsti nel protocollo d'intesa e posti a base della sospensiva negoziale, è anche vero - come dice l'ordinanza - che non vi è responsabilità extracontrattuale di Roma Capitale, che dovrebbe aver agito con dolo o colpa nel superamento dei termini e per di più a fronte non della lesione di un diritto, ma della sua aspettativa sfumata per l'avverarsi di una delle possibilità sottostanti alla clausola sospensiva.

L’interpretazione
L'azione amministrativa posta in essere in ritardo corrisponde a un atto volontario di un terzo, che essendo estraneo al rapporto negoziale fonte di un possibile diritto, non può determinare il requisito soggettivo del dolo o della colpa necessario all'insorgere della responsabilità per danni. La scelta della Pa su come e quando agire ha semplice valore di evento futuro e incerto, rispetto alla condizione contrattuale che la contempla per libera volontà dei contraenti. La Cassazione conclude escludendo in radice la responsabilità della Pa per atto illegittimo verso il terzo se - come in un caso del genere - viola tempi e modalità di un iter amministrativo programmmato e concordato con altri. Infatti, il protocollo d'intesa per quanto impegni il Comune non lo rende responsabile per la violazione dell'interesse di chi sia legato al rispetto di tempi e modalità di un iter concordato tra ente e soggetti direttamente partecipanti all'accordo.

L’ordinanza della Corte di cassazione n. 31567/2018

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