Amministratori

Indennità di funzione a rischio se il sindaco non comunica il collocamento in aspettativa

di Amedeo Di Filippo

Per ottenere il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, è onere del sindaco comunicare l'autorizzazione al collocamento in aspettativa e verificarne l'effettiva ricezione da parte del Comune. Nel caso di omissione, spetta all''amministrazione valutare se la sua condotta possa integrare una tacita rinuncia alle pretese ovvero sia maturata la prescrizione. Lo sostiene la sezione regionale di controllo per l'Abruzzo della Corte dei conti con la delibera n. 149/2018.

Il fatto
Il consiglio delle autonomie locali ha avanzato richiesta di parere in merito alla pretesa di un ex sindaco, dipendente di un consorzio di bonifica, volta a ottenere il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il periodo di svolgimento del mandato. Periodo in cui era stato e collocato in aspettativa non retribuita in base all'articolo 81 del Tuel, che appunto riconosce agli amministratori locali, che siano lavoratori dipendenti, la possibilità di essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il fatto è che l’uomo non ha mai comunicato il collocamento in aspettativa «per mero errore», ma utilizzando come «pezza d'appoggio» le delibere con cui il consorzio l'aveva autorizzato, ha chiesto il versamento dei contributi legati al periodo in cui ha esercitato la funzione ovvero il rimborso di una somma pari a quanto occorrente per procedere al riscatto contributivo volontario. L'amministrazione comunale, per la quale l'eventuale accoglimento della richiesta si tramuta in un debito fuori bilancio da riconoscere nelle forme stabilite dal Tuel, ha dubitato si possa procedere in questo senso, per cui ha chiesto lumi ai magistrati contabili.

L'indennità
L'articolo 82 del Tuel riconosce una indennità di funzione per gli amministratori locali, dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa, la cui misura è determinata con decreto del Ministro dell'Interno. Secondo la sezione Abruzzo della Corte dei conti, è obbligo dell'interessato comunicare l'autorizzazione all'eventuale collocamento in aspettativa senza assegni e verificarne l'effettiva ricezione da parte dell'amministrazione comunale. «Onere – si legge nel parere – particolarmente rilevante e non sicuramente gravoso, considerando, altresì, la mancanza di una specifica richiesta per attivare l'impegno di spesa per il riconoscimento delle indennità di pertinenza degli amministratori».
All’obbligo corrisponde quello dell'ente di assumere un formale atto di impegno delle somme necessarie, in maniera che in linea generale non si può sostenere l'eventuale richiesta intervenuta successivamente di coprire le somme pari alle differenze di indennità e ai conseguenti contributi assistenziali e previdenziali. Sempre in via generale, ha evidenziato però la sezione che la mancanza della registrazione della spesa sul competente intervento o capitolo di bilancio e della relativa attestazione della copertura finanziaria può determinare la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio secondo l'articolo 194, comma 1, lettera e), del Tuel, ma solo qualora l'ente si sia giovato delle prestazioni del sindaco, seppure in violazione delle procedure sancite nell'articolo 191, comma 1, relative agli impegni di spesa.

Che fare?
I magistrati contabili abruzzesi si fermano qui e non forniscono ulteriori coordinate per operare la scelta idonea a rispettare i dettami di legge, non rientrando nella loro funzione consultiva, lasciando agli apprezzamenti dell'ente la valutazione del comportamento dell'ex sindaco colpevole di non aver comunicato alcunché al Comune da egli stesso amministrato.
Offrono però in modo velato una doppia imbeccata: se l'omissione possa integrare una tacita acquiescenza o rinuncia alle pretese, trattandosi di indennità erogate al di fuori di schemi negoziali per l'esercizio di pubbliche funzioni il cui pagamento deve essere effettuato periodicamente in termini inferiori all'anno; ovvero se sia maturata, anche parzialmente, la prescrizione.

La delibera della Corte dei conti Abruzzo n. 149/2018

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