Amministratori

La segnaletica interna ed esterna agli uffici non è soggetta ai criteri ambientali minimi

di Susy Simonetti e Stefania Sorrentino

L'ambito applicativo dei criteri ambientali minimi è definito direttamente dal «Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», con l'individuazione di specifiche categorie di forniture, di servizi e di lavori, così come si evince dall'articolo 34 del codice degli appalti e non dal rinvio al portale acquisti in rete, privo di valenza normativa. È quanto espresso dal Tar Toscana, sezione II, con la sentenza n. 1531/2018.

Il caso
Con il ricorso sono stati impugnati gli atti relativi a una procedura aperta che riguardava l'accordo quadro per la produzione, fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica esterna e interna, per violazione e falsa applicazione dell'articolo 34 del Dlgs 50/2016, ossia per non avere la stazione appaltante, in sede di gara, tenuto conto dei Cam (criteri ambientali minimi) previsti per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili.
I Cam sono indicazioni e prescrizioni tecniche di natura ambientale e, ove pertinente, di carattere etico-sociale, collegate alle diverse fasi che caratterizzano il processo di acquisto, il cui utilizzo consente di individuare la soluzione progettuale migliore in termini ambientali, lungo il ciclo di vita. Rappresentano le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti e sono adottati con decreti emanati dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare.

La decisione
Il collegio respinge il ricorso rilevando, innanzitutto, che la parte ricorrente ha semplicemente indicato l'obbligatorietà dell'applicazione dei Cam attraverso il rinvio ai criteri stabiliti per la «fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” sul presupposto, quindi, che la gara in esame ha per oggetto “arredi per interni».
La tesi, in corso di giudizio, è stata rafforzata con il richiamo alla nota allegata al decreto ministeriale di riferimento che rimanda al sito acquistinretepa.it, nel quale la segnaletica sarebbe equiparabile a un arredo per interno. Al contrario, come correttamente evidenziato dalla controparte, l'oggetto della gara non è qualificabile come «arredi per interni» e, pertanto, non richiede l'applicabilità dell'obbligo del rispetto dei criteri ambientali minimi.
L'obbligo dei Cam si applica solo relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori individuati nell'ambito del piano di azione per la sostenibilità ambientale sulla base dell'impatto ambientale e dei volumi di spesa pubblica coinvolti.
La prima categoria definita dal piano è quella degli “arredi “ma il collegio evidenzia che la fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica interna e esterna, quale oggetto della gara, non appare «costituire ontologicamente degli arredi in senso stretto».
Non è convincente, inoltre, il percorso interpretativo della ricorrente che giustifica l'obbligo di applicazione dei Cam con il mero richiamo al sito www.acquistinrete pa.it, nel quale la segnaletica è rintracciabile nella categoria «arredo per interno», perché, così ragionando, viene meno il principio di legalità che è alla base dell'operato della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione trova, infatti, solo nelle fonti primarie il paradigma normativo di riferimento per il proprio corretto operato.

La sentenza del Tar Toscana n. 1531/2018

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